Art. 27 · Recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione

Art. 27

Recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione

In vigore dal 11 apr 2024
Recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione 1.   Gli operatori tenuti a redigere piani di gestione dei rifiuti a norma dell’ della direttiva 2006/21/CE forniscono all’autorità competente quale definita all’, punto 27), di tale direttiva, uno studio di valutazione economica preliminare riguardante il potenziale recupero di materie prime critiche: a) dai rifiuti di estrazione immagazzinati nella struttura; e b) dai rifiuti di estrazione prodotti o, se ritenuto più efficace, dal volume estratto prima che diventassero rifiuti. Gli operatori sono esonerati dall’obbligo di cui al primo comma del presente paragrafo se possono dimostrare con un elevato grado di certezza alle autorità competenti quali definite all’, punto 27), della direttiva 2006/21/CE che i rifiuti di estrazione non contengono materie prime critiche tecnicamente recuperabili. 2.   Lo studio di cui al paragrafo 1 comprende almeno una stima delle quantità e delle concentrazioni di materie prime critiche contenute nei rifiuti di estrazione e nel volume estratto e una valutazione della relativa recuperabilità tecnica ed economica. Gli operatori specificano i metodi utilizzati per stimare tali quantità e concentrazioni. 3.   Entro il 24 novembre 2026, gli operatori delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione presentano lo studio di cui al paragrafo 1 del presente articolo all’autorità competente quale definita all’, punto 27), della direttiva 2006/21/CE. Gli operatori di nuove strutture di deposito dei rifiuti presentano tale studio all’autorità competente quale definita all’, punto 27), della direttiva 2006/21/CE al momento della presentazione dei propri piani di gestione dei rifiuti a norma dell’ di tale direttiva. 4.   Gli Stati membri istituiscono una banca dati delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse situate sul loro territorio, comprese le strutture di deposito dei rifiuti estrattivi abbandonate, a eccezione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse in cui le caratteristiche particolari delle discariche o le condizioni geologiche rendono improbabile la presenza di quantità di materie prime critiche potenzialmente recuperabili dal punto di vista tecnico. Tale banca dati contiene informazioni riguardanti: a) l’ubicazione, la superficie e il volume dei rifiuti, o se del caso il volume stimato, della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione; b) l’operatore o l’ex operatore della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione e, se del caso, il relativo successore legale; c) le quantità e le concentrazioni approssimative di tutte le materie prime contenute nei rifiuti di estrazione e, laddove disponibili, nel giacimento minerario originale, conformemente al paragrafo 7; d) qualsiasi informazione supplementare ritenuta pertinente dallo Stato membro per consentire il recupero di materie prime critiche da una struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. 5.   Entro il 24 novembre 2027 gli Stati membri adottano e attuano misure volte a promuovere il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di estrazione, in particolare da strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, identificate nella banca dati di cui all’ come contenenti materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico. 6.   La banca dati di cui al paragrafo 4 è istituita entro il 24 novembre 2026 e tutte le informazioni sono inserite in tale banca dati entro il 24 maggio 2027. È messa a disposizione in formato digitale e accessibile al pubblico e aggiornata almeno ogni tre anni al fine di includere ulteriori informazioni disponibili e strutture recentemente chiuse o recentemente individuate. 7.   Per fornire le informazioni di cui al paragrafo 4, lettera c), gli Stati membri svolgono almeno le attività seguenti: a) per tutte le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse, entro il 24 novembre 2026 gli Stati membri provvedono al riesame completo dei fascicoli di autorizzazione disponibili, ovvero di altra documentazione disponibile qualora i fascicoli di autorizzazione non esistano; b) per le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione in cui le informazioni potrebbero indicare la presenza di quantità di materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico, entro il 24 maggio 2026 gli Stati membri effettuano inoltre un campionamento geochimico rappresentativo; c) per le strutture di deposito dei rifiuti di estrazione in cui dalle attività descritte alle lettere a) e b) del presente paragrafo è emersa la presenza di quantità di materie prime critiche che presentano un potenziale di recupero dal punto di vista economico, entro il 24 marzo 2027 gli Stati membri effettuano inoltre un campionamento più dettagliato con la conseguente caratterizzazione chimica e mineralogica, che comprenda l’acquisizione dati con carotaggio (core logging) o tecniche equivalenti, laddove ciò sia ecologicamente corretto conformemente alle prescrizioni ambientali applicabili a livello dell’Unione e, se del caso, alle prescrizioni della direttiva 2006/21/CE. 8.   Le attività di cui al paragrafo 7 sono svolte entro i limiti degli ordinamenti giuridici nazionali in materia di risorse minerarie, rifiuti, diritti di proprietà, proprietà di terreni, impatti ambientali e di salute, nonché di qualsiasi altra disposizione pertinente. Qualora tali fattori impediscano le attività, le autorità dello Stato membro chiedono la cooperazione dell’operatore o del proprietario della struttura di deposito dei rifiuti di estrazione. I risultati delle attività di cui al paragrafo 7 sono resi accessibili nell’ambito della banca dati di cui al paragrafo 4. Laddove possibile, gli Stati membri inseriscono nella banca dati una classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse secondo la classificazione quadro delle Nazioni Unite per le risorse.
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