Art. 22 · Relazioni sulle scorte strategiche

Art. 22

Relazioni sulle scorte strategiche

In vigore dal 11 apr 2024
Relazioni sulle scorte strategiche 1.   Nell’ambito delle relazioni presentate a norma dell’ gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni sullo stato delle proprie scorte strategiche di materie prime strategiche. Gli Stati membri non sono tenuti a fornire informazioni relative a determinate scorte strategiche qualora tali informazioni possano compromettere la loro difesa o sicurezza nazionale. Uno Stato membro fornisce notifica motivata nel caso rifiuti di fornire tali informazioni. 2.   Le informazioni di cui al paragrafo 1 riguardano le scorte strategiche detenute da tutte le autorità pubbliche, dalle imprese pubbliche o dagli operatori economici incaricati da uno Stato membro di costituire scorte strategiche per suo conto e includono almeno una descrizione: a) del livello delle scorte strategiche disponibili per ciascuna materia prima strategica, a livello aggregato, misurato sia in tonnellate sia in percentuale del consumo nazionale annuo delle materie prime strategiche in questione, nonché della forma chimica e della purezza delle materie prime immagazzinate; b) dell’evoluzione del livello delle scorte strategiche disponibili per ciascuna materia prima strategica, a livello aggregato, nel corso dei cinque anni precedenti; c) di eventuali norme o procedure applicabili al rilascio, all’assegnazione e alla distribuzione delle scorte strategiche, a meno che la condivisione di tali informazioni non metta in pericolo la protezione di segreti commerciali o d’impresa o di altre informazioni sensibili, riservate e classificate. 3.   Le relazioni di cui al paragrafo 1 possono includere informazioni sulle scorte strategiche di materie prime critiche e di altre materie prime.
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