Art. 14 · Applicabilità delle convenzioni UNECE

Art. 14

Applicabilità delle convenzioni UNECE

In vigore dal 11 apr 2024
Applicabilità delle convenzioni UNECE 1.   Il presente regolamento fa salvi gli obblighi previsti dalla convenzione della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998, e dalla convenzione UNECE sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, firmata a Espoo il 25 febbraio 1991, e dal relativo protocollo sulla valutazione ambientale strategica, firmato a Kiev il 21 maggio 2003. 2.   Tutte le decisioni adottate ai sensi della presente sezione sono rese pubbliche in modo facilmente comprensibile e tutte le decisioni relative a un progetto sono disponibili nello stesso sito web.
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