Art. 13 · Pianificazione

Art. 13

Pianificazione

In vigore dal 11 apr 2024
Pianificazione 1.   Le autorità nazionali, regionali e locali responsabili della preparazione dei piani, compresi i piani di zonizzazione, i piani territoriali e i piani di utilizzo del territorio valutano la possibilità di includere in tali piani, ove opportuno, disposizioni per l’elaborazione di progetti relativi alle materie prime critiche. Nel valutare di includere tali disposizioni, la priorità è attribuita alle superfici artificiali ed edificate, ai siti industriali, alle aree dismesse e alle miniere attive o abbandonate, incluse, se del caso, mineralizzazioni identificate. 2.   Nel caso in cui i piani che includono disposizioni per lo sviluppo di progetti relativi a materie prime critiche siano soggetti a una valutazione ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (40) e dell’ della direttiva 92/43/CEE, tali valutazioni sono combinate. Se del caso, tale valutazione combinata riguarda anche l’impatto sui corpi idrici potenzialmente interessati di cui alla direttiva 2000/60/CE. Qualora gli Stati membri interessati siano tenuti a valutare gli impatti delle attività esistenti e future sull’ambiente marino, comprese le interazioni terra-mare, di cui all’ della direttiva 2014/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (41), la valutazione combinata tiene conto anche di tali impatti.
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