Art. 12
Valutazioni e autorizzazioni ambientali
In vigore dal 11 apr 2024
Valutazioni e autorizzazioni ambientali
1. Nel caso in cui sia richiesta una valutazione dell’impatto ambientale per un progetto strategico a norma degli articoli da 5 a 9 della direttiva 2011/92/UE, il promotore del progetto in questione richiede al punto di contatto unico interessato, entro 30 giorni dalla notifica del riconoscimento del progetto come strategico, e prima di presentare la domanda, un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell’impatto ambientale ai sensi dell’, paragrafo 1, di tale direttiva.
Il punto di contatto unico interessato garantisce che il parere di cui al primo comma sia emesso il prima possibile ed entro un periodo di tempo non superiore a 45 giorni dalla data in cui il promotore del progetto ha presentato la sua richiesta di parere.
2. Nel caso di progetti strategici per i quali l’obbligo di effettuare valutazioni degli effetti sull’ambiente deriva contemporaneamente dalle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2008/98/CE, 2009/147/CE, 2010/75/UE, 2011/92/UE o 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (39), gli Stati membri garantiscono l’applicazione di una procedura coordinata o comune che soddisfi tutte le prescrizioni di tali atti legislativi dell’Unione.
Nell’ambito della procedura coordinata di cui al primo comma, l’autorità competente coordina le varie valutazioni individuali dell’impatto ambientale di un determinato progetto richieste dai pertinenti atti legislativi dell’Unione.
Nell’ambito della procedura comune di cui al primo comma, l’autorità competente prevede un’unica valutazione dell’impatto ambientale di un determinato progetto richiesta dai pertinenti atti legislativi dell’Unione.
3. Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti interessate formulino la conclusione motivata di cui all’, paragrafo 2, lettera g), punto iv), della direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell’impatto ambientale di un progetto strategico entro 90 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni necessarie ai sensi degli di tale direttiva e dopo aver completato le consultazioni di cui agli della medesima direttiva.
4. In casi eccezionali, se la natura, la complessità, l’ubicazione o la portata del progetto proposto lo richiedono, gli Stati membri possono prorogare i termini di cui al paragrafo 3 di un massimo di 20 giorni, prima della loro scadenza e valutando caso per caso. In tal caso il punto di contatto unico interessato informa per iscritto il promotore del progetto delle ragioni che giustificano la proroga e della scadenza per la relativa conclusione motivata.
5. Nel caso dei progetti strategici, i tempi di consultazione del pubblico interessato di cui all’, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2011/92/UE e delle autorità di cui all’, paragrafo 1, di tale direttiva riguardo al rapporto di valutazione dell’impatto ambientale di cui all’, paragrafo 1, di tale direttiva non superano gli 85 giorni e, conformemente all’, paragrafo 7, della suddetta direttiva. non sono inferiori a 30 giorni In casi eccezionali, qualora la natura, complessità, ubicazione o dimensioni del progetto proposto lo richiedano, lo Stato membro interessato può prorogare detto termine fino a un massimo di 40 giorni. Il punto di contatto unico interessato informa per iscritto il promotore del progetto delle ragioni che giustificano una tale proroga.
6. Il paragrafo 1 non si applica alla procedura di rilascio delle autorizzazioni riguardante i progetti strategici per i quali tale procedura è stata avviata prima del riconoscimento del progetto come strategico.
I paragrafi da 2 a 5 si applicano alla procedura di rilascio delle autorizzazioni riguardante i progetti strategici per i quali tale procedura è stata avviata prima del riconoscimento del progetto come strategico solo nella misura in cui le fasi previste da tali paragrafi non siano ancora state completate.
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