Art. 11
Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni
In vigore dal 11 apr 2024
Durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni
1. Per i progetti strategici dell’Unione la procedura di rilascio delle autorizzazioni non supera:
a)
i 27 mesi per i progetti strategici che prevedono l’estrazione;
b)
i 15 mesi per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio.
2. In deroga al paragrafo 1, per i progetti strategici dell’Unione che sono stati oggetto della procedura di rilascio delle autorizzazioni prima del riconoscimento del progetto come strategico e per le espansioni dei progetti strategici esistenti che hanno già ottenuto un’autorizzazione, la durata della procedura rilascio delle autorizzazioni dopo il riconoscimento del progetto come strategico non supera:
a)
i 24 mesi per i progetti strategici che prevedono l’estrazione;
b)
i 12 mesi per i progetti strategici che prevedono esclusivamente la trasformazione o il riciclaggio.
3. Qualora sia richiesta una valutazione dell’impatto ambientale a norma della direttiva 2011/92/UE, la fase della valutazione di cui all’, paragrafo 2, lettera g), punto i), di tale direttiva non è inclusa nella durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
4. In casi eccezionali, se la natura, la complessità, l’ubicazione o la portata del progetto strategico lo richiedono, gli Stati membri possono prorogare, prima della loro scadenza e valutando caso per caso, i termini di cui:
a)
al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2, lettera a), di un massimo di sei mesi;
b)
al paragrafo 1, lettera b), e al paragrafo 2, lettera b), di un massimo di tre mesi.
Nel caso di una tale proroga il punto di contatto unico interessato informa per iscritto il promotore del progetto delle ragioni che giustificano la proroga e della scadenza entro cui è prevista una decisione globale.
5. In deroga all’, paragrafo 6, della direttiva 2011/92/UE, la decisione di sottoporre il progetto strategico a una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 di tale direttiva è effettuata entro 30 giorni dalla data in cui lo sviluppatore ha presentato tutte le informazioni richieste a norma dell’, paragrafo 4, di tale direttiva.
6. Entro 45 giorni dal ricevimento di una domanda di rilascio delle autorizzazioni relativa a un progetto strategico, il punto di contatto unico interessato prende atto che la domanda è completa o, se il promotore del progetto non ha inviato tutte le informazioni necessarie per elaborare la domanda, chiede a quest’ultimo di presentare una domanda completa senza indebito ritardo, in cui si specifica quali informazioni mancano. Nel caso in cui la domanda presentata sia ritenuta incompleta una seconda volta, il punto di contatto unico interessato non chiede informazioni in settori non contemplati nella prima richiesta di informazioni supplementari e può richiedere solo ulteriori prove per completare le informazioni mancanti individuate.
La data del riconoscimento di cui al primo comma segna l’inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni.
7. Entro un mese dalla data di riconoscimento di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il punto di contatto unico interessato redige, in stretta collaborazione con il promotore del progetto e con altre autorità competenti interessate, un calendario dettagliato per la procedura di rilascio delle autorizzazioni. Il calendario è pubblicato dal promotore del progetto sul sito web di cui all’, paragrafo 5. Il punto di contatto unico interessato aggiorna il calendario in caso di modifiche significative che potrebbero incidere sui tempi della decisione globale.
8. Il punto di contatto unico interessato comunica al promotore del progetto quando è necessario presentare la relazione sulla valutazione dell’impatto ambientale di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, tenendo conto dell’organizzazione della procedura di rilascio delle autorizzazioni nello Stato membro interessato e della necessità di concedere tempo sufficiente per valutare la relazione. Il periodo compreso tra la scadenza per la presentazione della relazione sulla valutazione dell’impatto ambientale e l’effettiva presentazione di tale relazione non è computato ai fini della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
9. Qualora dalla consultazione di cui all’, paragrafo 2, lettera g), punto ii), della direttiva 2011/92/UE emerga la necessità di integrare la relazione sulla valutazione dell’impatto ambientale con informazioni supplementari, il punto di contatto unico interessato può dare al promotore del progetto la possibilità di fornire informazioni supplementari. In tal caso, tale punto di contatto unico notifica al promotore del progetto la scadenza per la presentazione delle informazioni supplementari, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla notifica. Il periodo compreso tra la scadenza per la fornitura delle informazioni supplementari e la presentazione di tali informazioni non è computato ai fini della durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
10. I termini definiti nel presente articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione e dal diritto internazionale né le procedure di ricorso amministrativo o i ricorsi giurisdizionali avanzati di fronte a giudici o tribunali.
I termini definiti nel presente articolo per qualsiasi procedura di rilascio delle autorizzazioni non pregiudicano eventuali termini più brevi fissati dagli Stati membri.
Storico versioni
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