Art. 9
Autorizzazione a cura delle autorità competenti e termini per la spedizione, il recupero o lo smaltimento
In vigore dal 11 apr 2024
Autorizzazione a cura delle autorità competenti e termini per la spedizione, il recupero o lo smaltimento
1. Entro 30 giorni dalla data in cui il notificatore è stato informato a norma dell’, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata, le autorità competenti di destinazione, di spedizione e di transito prendono una delle decisioni seguenti, che devono essere debitamente motivate, in merito alla spedizione:
a)
di autorizzare senza condizioni;
b)
di autorizzare alle condizioni di cui all’;
c)
di sollevare un’obiezione ai sensi dell’;
d)
di non autorizzare, se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’.
In deroga al primo comma, l’autorità competente di spedizione può adottare una decisione conformemente al primo comma, lettere c) o d), dopo aver ricevuto la notifica e prima di averla considerata debitamente compilata, se è evidente che le condizioni di cui all’ non sono soddisfatte o che vi sono motivi per sollevare un’obiezione a norma dell’.
In deroga al primo comma, un’autorità competente interessata può adottare una decisione conformemente al primo comma, lettere c) o d), prima della data in cui il notificatore è stato informato a norma dell’, paragrafo 12, dopo che la notifica è stata debitamente compilata, come indicato all’, paragrafo 5.
Se nel termine di 30 giorni di cui al primo comma non è sollevata alcuna obiezione, si presume che vi sia l’autorizzazione tacita delle autorità competenti di transito.
2. Le autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito informano il notificatore della loro decisione e delle relative motivazioni nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, primo comma, e informano le altre autorità competenti interessate di tale decisione. L’autorità competente informa immediatamente il notificatore e le altre autorità competenti interessate delle decisioni adottate a norma del paragrafo 1, secondo e terzo comma.
Le autorizzazioni tacite di cui al paragrafo 1, quarto comma, sono valide per il periodo indicato nell’autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità competente di destinazione a norma del primo comma.
Se, entro 30 giorni dalla data in cui il notificatore, l’autorità competente di spedizione o un’autorità competente di transito interessata sono stati informati in conformità dell’, paragrafo 12, nessuna delle autorità competenti interessate ha adottato una decisione in conformità del paragrafo 1, primo comma, essa fornisce al notificatore, su richiesta, una spiegazione motivata.
3. Se un notificatore presenta una notifica a norma dell’ e, se del caso, dell’, al fine di spedire, rispetto a una notifica autorizzata, lo stesso tipo di rifiuti, dallo stesso luogo del paese di spedizione allo stesso destinatario e allo stesso impianto e se i paesi di transito, se del caso, sono i medesimi, le autorità competenti interessate prendono in considerazione tutte le informazioni precedentemente trasmesse a norma dell’, paragrafi 2, 3 e 4, o dell’, paragrafi 2 e 3, e adottano quanto prima una decisione a norma del paragrafo 1 del presente articolo.
4. L’autorizzazione scritta a una spedizione scade alla prima data della fine dei periodi di validità indicati dalle autorità competenti interessate. Essa non copre un periodo superiore a un anno.
5. La spedizione è effettuata solo dopo aver ottemperato a quanto prescritto dall’, paragrafi 1 e 2, e durante il periodo di validità dell’autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti interessate conformemente al paragrafo 4 del presente articolo. I rifiuti sono ricevuti nell’impianto per il recupero o lo smaltimento prima della fine del periodo di validità dell’autorizzazione tacita o scritta di tutte le autorità competenti interessate.
6. Il recupero o lo smaltimento di rifiuti inerente a una spedizione è completato entro un anno dalla data in cui l’impianto che recupera o smaltisce i rifiuti li riceve, a meno che le autorità competenti interessate non indichino un termine più breve nella loro decisione.
7. Le autorità competenti interessate revocano la loro autorizzazione tacita o scritta su richiesta del notificatore o se sono a conoscenza di quanto segue:
a)
la composizione dei rifiuti non è conforme a quella notificata;
b)
le condizioni imposte alla spedizione non sono rispettate;
c)
i rifiuti non sono recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all’impianto che effettua il recupero o lo smaltimento;
d)
i rifiuti saranno o sono stati spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
e)
la cessazione della garanzia finanziaria;
f)
la risoluzione del contratto.
8. L’autorità competente interessata informa il notificatore, le altre autorità competenti interessate e il destinatario di qualsiasi revoca dell’autorizzazione, compresi i motivi di tale revoca.
9. Se l’autorizzazione di una delle autorità competenti interessate è revocata a norma del paragrafo 7 del presente articolo, la prosecuzione della spedizione o del trattamento dei rifiuti non è, se del caso, consentita e si applica l’ o 25, a seconda dei casi.
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