Art. 85 · Abrogazione e disposizioni transitorie

Art. 85

Abrogazione e disposizioni transitorie

In vigore dal 11 apr 2024
Abrogazione e disposizioni transitorie 1.   Il regolamento (CE) n. 1013/2006 è abrogato a decorrere dal 20 maggio 2024. 2.   Tuttavia le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 continuano ad applicarsi fino al 21 maggio 2026 fatta eccezione per: a) l’, che cessa di applicarsi a decorrere dal 20 maggio 2024; b) l’, che continua ad applicarsi fino al 21 maggio 2027; c) l’, che continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025. 3.   Il regolamento (CE) n. 1013/2006 continua ad applicarsi anche alle spedizioni per le quali è stata presentata una notifica conformemente all’ del medesimo regolamento e per le quali l’autorità competente di destinazione ha fornito conferma di ricevimento conformemente all’ del medesimo regolamento prima del 21 maggio 2026. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano a tali spedizioni. 4.   Il regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione (47) è abrogato a decorrere dal 21 maggio 2027. 5.   Il recupero o lo smaltimento di rifiuti in una spedizione per i quali le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono portati a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026. 6.   Una spedizione per la quale le autorità competenti interessate hanno rilasciato l’autorizzazione a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1013/2006 è portata a termine entro tre anni a decorrere dal 21 maggio 2026. 7.   L’autorizzazione preventiva di un impianto in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 1013/2006 cessa di essere valida entro cinque anni dal 20 maggio 2024. 8.   I riferimenti al regolamento abrogato (CE) n. 1013/2006 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato XIII.
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