Art. 83 · Modifica del regolamento (UE) 2020/1056

Art. 83

Modifica del regolamento (UE) 2020/1056

In vigore dal 11 apr 2024
Modifica del regolamento (UE) 2020/1056 Il regolamento (UE) 2020/1056 è così modificato: 1) all’, paragrafo 1, lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente: «iv) all’, paragrafo 2, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1); il presente regolamento non pregiudica i controlli eseguiti dagli uffici doganali previsti dalle pertinenti disposizioni degli atti giuridici dell’Unione; (*1)  Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1157/oj»;" 2) all’ è inserito il paragrafo seguente: «1 bis.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti accettano le informazioni regolamentari, incluse le informazioni aggiuntive, in conformità del regolamento (UE) 2024/1157 a partire dal 21 maggio 2026. »; 3) all’, il paragrafo 2 è soppresso; 4) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   In deroga al paragrafo 3, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi ai requisiti di informazione stabiliti nelle disposizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), sono adottati non oltre la data di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157. »; 5) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «4.   In deroga al paragrafo 3, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi in modo specifico all’accesso e al trattamento da parte delle autorità delle informazioni regolamentari in relazione ai requisiti stabiliti nelle disposizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), inclusa la comunicazione con gli operatori economici in relazione a tali informazioni, sono adottati non oltre la data di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157. »; 6) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   In deroga al paragrafo 2, gli elementi di cui al paragrafo 1 che sono connessi in modo specifico al trattamento delle informazioni regolamentari in relazione ai requisiti stabiliti nelle disposizioni di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto iv), sono adottati non oltre la data di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1157. ».
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