Art. 82 · Modifiche del regolamento (UE) n. 1257/2013

Art. 82

Modifiche del regolamento (UE) n. 1257/2013

In vigore dal 11 apr 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 1257/2013 Il regolamento (UE) n. 1257/2013 è così modificato: 1) all’, paragrafo 2, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ai fini dell’, paragrafo 2, lettera a), dell’, paragrafo 2, lettera d), e degli si intende per:» ; 2) all’, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) siano riciclate unicamente negli impianti di riciclaggio delle navi inclusi nell’elenco europeo e, nel caso di navi considerate rifiuti pericolosi, situate in un’area sotto la giurisdizione nazionale di uno Stato membro ed esportate dall’Unione, unicamente presso gli impianti inclusi nell’elenco europeo che sono ubicati nei paesi di cui all’allegato VII della convenzione di Basilea;».
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