Art. 79
Modifiche degli allegati da I a X e XII
In vigore dal 11 apr 2024
Modifiche degli allegati da I a X e XII
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare gli allegati I A, I B, I C, II, III, III A, III B, IV, V, VI e VII al fine di tenere conto delle modifiche concordate nel contesto della convenzione di Basilea e della decisione OCSE.
2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato IC, al fine di adattarlo all’attuazione dell’ dopo il 21 maggio 2026.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato III A al fine di includervi, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, le miscele di due o più rifiuti di cui all’allegato III, sempreché la composizione di tali miscele di rifiuti non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e, qualora si dimostri che la miscela di rifiuti in questione sarà gestita in modo ecologicamente corretto all’interno dell’Unione e al fine di disporre che una o più voci dell’allegato III A si applichino unicamente alle spedizioni tra Stati membri qualora si dimostri che la miscela di rifiuti in questione non sarà gestita in modo ecologicamente corretto nei paesi ai quali si applica la decisione OCSE.
4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato III B al fine di includervi, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, i rifiuti non pericolosi non elencati negli allegati III, IV o V, qualora si dimostri che i rifiuti in questione saranno gestiti in modo ecologicamente corretto all’interno dell’Unione.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato VIII per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni di cui al suddetto allegato, sulla base dell’esperienza acquisita durante l’attuazione del presente regolamento, e per aggiornare il modulo e le informazioni di cui a tale allegato riguardanti la legislazione dell’Unione e gli orientamenti internazionali in materia di gestione ecologicamente corretta sulla base degli sviluppi intervenuti nei pertinenti consessi internazionali o a livello dell’Unione e per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato IX, al fine di aggiornare gli elenchi della legislazione dell’Unione e gli orientamenti internazionali in materia di gestione ecologicamente corretta sulla base degli sviluppi intervenuti a livello dell’Unione o nei pertinenti consessi internazionali.
7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato X per quanto riguarda i criteri che vi figurano, sulla base delle esperienze acquisite durante l’attuazione del presente regolamento, e per aggiornare le informazioni contenute in tale allegato in merito alla normativa dell’Unione e agli orientamenti internazionali sulla base degli sviluppi intervenuti nei pertinenti consessi internazionali o a livello dell’Unione per quanto riguarda una gestione ecologicamente corretta e per tenere conto del progresso scientifico e tecnico.
8. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato XII per quanto riguarda le informazioni che vi figurano, sulla base dell’esperienza acquisita durante l’attuazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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