Art. 77
Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita
In vigore dal 11 apr 2024
Designazione degli uffici doganali di entrata e di uscita
Gli Stati membri possono designare uffici doganali specifici di entrata e di uscita per le spedizioni di rifiuti che entrano nell’Unione e ne escono. Se uno Stato membro decide di designare tali uffici doganali, nessun altro valico di frontiera all’interno di tale Stato membro è utilizzato per le spedizioni in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione.
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