Art. 74
Cooperazione internazionale
In vigore dal 11 apr 2024
Cooperazione internazionale
Gli Stati membri, se opportuno e necessario in collaborazione con la Commissione, cooperano con le altre parti della convenzione di Basilea e con le organizzazioni internazionali, tra l’altro attraverso lo scambio o la condivisione di informazioni, la promozione di tecnologie ecologicamente corrette e l’elaborazione di adeguati codici di buona prassi.
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