Art. 73 · Rendicontazione

Art. 73

Rendicontazione

In vigore dal 11 apr 2024
Rendicontazione 1.   Prima della fine di ogni anno civile, ogni Stato membro presenta alla Commissione copia della relazione redatta e presentata al segretariato della convenzione di Basilea in conformità dell’, paragrafo 3, di tale convenzione per l’anno civile precedente. 2.   Prima della fine di ogni anno civile, lo Stato membro redige anche una relazione relativa all’anno civile precedente sulla base del questionario di cui all’allegato XI e la trasmette alla Commissione. Entro un mese dalla trasmissione della suddetta relazione alla Commissione, lo Stato membro rende altresì disponibile al pubblico, per via elettronica tramite Internet, la sezione della relazione relativa all’, all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1, compresa la tabella 7 dell’allegato XI, assieme agli eventuali chiarimenti da esso ritenuti opportuni, e informa la Commissione dei relativi collegamenti ipertestuali. La Commissione stila un elenco dei collegamenti ipertestuali degli Stati membri e lo pubblica sul suo sito Internet. 3.   Le relazioni redatte dagli Stati membri a norma dei paragrafi 1 e 2 sono trasmesse alla Commissione elettronicamente. 4.   La Commissione esamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito dell’esame. In tale relazione la Commissione tratta inoltre gli elementi seguenti: a) l’andamento delle spedizioni illegali e le migliori pratiche per contrastarle, tenendo conto delle raccomandazioni formulate dal gruppo di controllo della conformità della legalità delle spedizioni di rifiuti di cui all’; b) l’efficienza della procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al Titolo II, capo 1, e in particolare le relative tempistiche, segnatamente analizzando elementi quali il numero di obiezioni e di autorizzazioni e il tempo che intercorre tra la trasmissione di una notifica e l’adozione di una decisione al riguardo, sulla base dei dati conservati nei sistemi di cui all’; c) il contributo del presente regolamento alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero, tenendo conto delle relazioni e dei dati pubblicati dalle pertinenti agenzie dell’Unione. L’Agenzia europea dell’ambiente coadiuva la Commissione nel compito di monitorare l’attuazione del presente regolamento stilando, ove opportuno, le relazioni che contengono l’analisi delle spedizioni di flussi specifici di rifiuti e dei relativi effetti sull’ambiente. La relazione di cui al primo comma è redatta per la prima volta entro il 31 decembre 2029 e successivamente ogni tre anni. 5.   Dopo il 21 maggio 2029, la Commissione elabora una relazione in cui valuta se l’attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 39 a 46 ha garantito una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica, sia nell’UE che nei paesi in cui tali rifiuti sono stati esportati dall’Unione, nonché non ha comportato effetti negativi significativi sul trattamento dei rifiuti nazionali nei paesi importatori. Essa tiene conto delle informazioni e degli elementi forniti dagli Stati membri coinvolti nell’esportazione di rifiuti di plastica, dalle autorità competenti dei paesi di importazione, nonché dagli operatori economici e dalle organizzazioni della società civile. La relazione fornisce inoltre informazioni sull’evoluzione della capacità degli operatori dei rifiuti nell’Unione di gestire in maniera ecologicamente corretta i rifiuti di plastica prodotti negli Stati membri e importati nell’Unione. La relazione valuta inoltre se le disposizioni relative alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri abbiano contribuito a migliorare la gestione dei rifiuti di plastica, in particolare con riguardo alla classificazione dei rifiuti di plastica di cui alla voce EU3011. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica del presente regolamento, che potrebbe includere condizioni più rigorose per l’esportazione di rifiuti di plastica verso paesi terzi, compresi i divieti di esportazione.
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