Art. 70
Garanzie procedurali
In vigore dal 11 apr 2024
Garanzie procedurali
1. La Commissione svolge ispezioni e richiede informazioni conformemente alle garanzie procedurali del notificatore, della persona che organizza la spedizione, del produttore di rifiuti, del detentore di rifiuti, del vettore di rifiuti, del destinatario o dell’impianto che riceve i rifiuti di cui al presente articolo.
2. Il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il produttore di rifiuti, il detentore di rifiuti, il vettore di rifiuti, il destinatario o l’impianto che riceve i rifiuti hanno:
a)
il diritto di non rendere dichiarazioni autoincriminanti;
b)
il diritto di essere assistiti da una persona di sua scelta;
c)
il diritto di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l’ispezione;
d)
il diritto di formulare osservazioni sui fatti che li riguardano, una volta completata l’ispezione e prima dell’adozione di una relazione di cui all’, paragrafo 4. L’invito a presentare osservazioni contiene una sintesi dei fatti riguardanti la persona in questione e indica un termine adeguato per presentare osservazioni. In casi debitamente giustificati, ove necessario per tutelare la riservatezza dell’ispezione o di un’indagine amministrativa o penale in corso o futura da parte di un’autorità nazionale, la Commissione può decidere di rinviare l’invito a presentare osservazioni;
e)
il diritto di ricevere una copia del verbale del colloquio e di approvarlo o di aggiungere osservazioni;
f)
qualora la Commissione abbia formulato raccomandazioni giudiziarie a norma dell’, paragrafo 4, fatti salvi i diritti di riservatezza degli informatori e conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati, la persona in questione può chiedere alla Commissione di fornire la relazione redatta a norma dell’, paragrafo 4, nella misura in cui la riguarda. La Commissione concede l’accesso solo con il consenso esplicito di tutti i destinatari della relazione.
La Commissione raccoglie elementi a favore e a carico del notificatore, della persona che organizza la spedizione, del produttore di rifiuti, del detentore di rifiuti, del vettore di rifiuti, del destinatario o dell’impianto che riceve i rifiuti, svolge le ispezioni e richiede le informazioni in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del principio della presunzione di innocenza.
3. La Commissione garantisce la riservatezza delle ispezioni, del colloquio e della richiesta effettuati a norma della presente sezione. Le informazioni trasmesse o ottenute nel corso delle ispezioni, dei colloqui e delle richieste a norma della presente sezione sono soggette alle norme in materia di protezione dei dati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1157:oj#art-70