Art. 70 · Garanzie procedurali

Art. 70

Garanzie procedurali

In vigore dal 11 apr 2024
Garanzie procedurali 1.   La Commissione svolge ispezioni e richiede informazioni conformemente alle garanzie procedurali del notificatore, della persona che organizza la spedizione, del produttore di rifiuti, del detentore di rifiuti, del vettore di rifiuti, del destinatario o dell’impianto che riceve i rifiuti di cui al presente articolo. 2.   Il notificatore, la persona che organizza la spedizione, il produttore di rifiuti, il detentore di rifiuti, il vettore di rifiuti, il destinatario o l’impianto che riceve i rifiuti hanno: a) il diritto di non rendere dichiarazioni autoincriminanti; b) il diritto di essere assistiti da una persona di sua scelta; c) il diritto di esprimersi in una qualsiasi delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si svolge l’ispezione; d) il diritto di formulare osservazioni sui fatti che li riguardano, una volta completata l’ispezione e prima dell’adozione di una relazione di cui all’, paragrafo 4. L’invito a presentare osservazioni contiene una sintesi dei fatti riguardanti la persona in questione e indica un termine adeguato per presentare osservazioni. In casi debitamente giustificati, ove necessario per tutelare la riservatezza dell’ispezione o di un’indagine amministrativa o penale in corso o futura da parte di un’autorità nazionale, la Commissione può decidere di rinviare l’invito a presentare osservazioni; e) il diritto di ricevere una copia del verbale del colloquio e di approvarlo o di aggiungere osservazioni; f) qualora la Commissione abbia formulato raccomandazioni giudiziarie a norma dell’, paragrafo 4, fatti salvi i diritti di riservatezza degli informatori e conformemente alle norme applicabili in materia di riservatezza e protezione dei dati, la persona in questione può chiedere alla Commissione di fornire la relazione redatta a norma dell’, paragrafo 4, nella misura in cui la riguarda. La Commissione concede l’accesso solo con il consenso esplicito di tutti i destinatari della relazione. La Commissione raccoglie elementi a favore e a carico del notificatore, della persona che organizza la spedizione, del produttore di rifiuti, del detentore di rifiuti, del vettore di rifiuti, del destinatario o dell’impianto che riceve i rifiuti, svolge le ispezioni e richiede le informazioni in maniera obiettiva e imparziale e nel rispetto del principio della presunzione di innocenza. 3.   La Commissione garantisce la riservatezza delle ispezioni, del colloquio e della richiesta effettuati a norma della presente sezione. Le informazioni trasmesse o ottenute nel corso delle ispezioni, dei colloqui e delle richieste a norma della presente sezione sono soggette alle norme in materia di protezione dei dati.
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