Art. 69 · Richieste di informazioni

Art. 69

Richieste di informazioni

In vigore dal 11 apr 2024
Richieste di informazioni 1.   La Commissione può tenere colloqui con qualsiasi persona fisica o giuridica consenziente ai fini della raccolta di tutte le informazioni necessarie sulla spedizione di rifiuti. 2.   Se il colloquio si svolge presso i locali di uno stabilimento, di un’impresa, di un intermediario o di un commerciante, la Commissione informa il personale di ruolo responsabile della cooperazione o i punti di contatto di cui all’, paragrafo 2, nello Stato membro nel cui territorio ha luogo il colloquio. Se l’autorità di tale Stato membro lo esige, i suoi funzionari possono assistere il personale della Commissione nella conduzione del colloquio. L’invito a un colloquio è inviato alla persona in questione con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi. Tale termine di preavviso può essere ridotto con il consenso espresso della persona interessata o per ragioni debitamente motivate dall’urgenza dell’ispezione. Nel secondo caso, il termine di preavviso non è inferiore a 24 ore. L’invito comprende un elenco dei diritti della persona interessata, in particolare il diritto di essere assistita da una persona di sua scelta. 3.   La Commissione può chiedere alle persone fisiche o giuridiche responsabili per uno stabilimento o un’impresa, o a qualsiasi intermediario e commerciante di fornire tutte le informazioni necessarie relative alla spedizione di rifiuti. La Commissione indica la base giuridica e la finalità della richiesta, specifica quali informazioni sono richieste e fissa il termine entro il quale devono essere fornite. 4.   La Commissione mette senza indugio la richiesta a disposizione delle autorità pertinenti dello Stato membro nel cui territorio è situata la sede dello stabilimento, dell’impresa, dell’intermediario o del commerciante e alle autorità dello Stato membro il cui territorio è interessato. 5.   Se lo stabilimento, l’impresa, l’intermediario o il commerciante non fornisce le informazioni richieste o la Commissione ritiene che le informazioni ricevute non siano sufficienti per giungere a una conclusione, si applica, mutatis mutandis, la seconda frase dell’, paragrafo 6.
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