Art. 65
Cooperazione tra gli Stati membri per garantire l’osservanza del regolamento
In vigore dal 11 apr 2024
Cooperazione tra gli Stati membri per garantire l’osservanza del regolamento
1. Gli Stati membri cooperano, a livello sia bilaterale che multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l’individuazione delle spedizioni illegali. Si scambiano informazioni utili relative a tale prevenzione e individuazione, anche sulle spedizioni di rifiuti, sui flussi di rifiuti, sugli operatori e sugli impianti, e condividono esperienze e conoscenze sulle misure che garantiscono l’osservanza delle norme, compresa la valutazione del rischio effettuata a norma dell’, paragrafo 1, nell’ambito delle strutture istituite, segnatamente tramite il gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti istituito a norma dell’.
2. Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità e i membri del personale di ruolo responsabili della cooperazione di cui al paragrafo 1 ed individuano altresì una o più autorità e membri del loro personale permanente quali punti di contatto incaricati dei controlli fisici di cui all’, paragrafo 1. Gli Stati membri trasmettono tali informazioni alla Commissione, che le raccoglie e le mette a disposizione delle autorità e dei membri del loro personale di ruolo designati.
3. Un’autorità di uno Stato membro, su richiesta di un’autorità di un altro Stato membro, può adottare misure coercitive nei confronti di persone sospettate di essere implicate nella spedizione illegale di rifiuti e che si trovano nel proprio territorio.
Storico versioni
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