Art. 63 · Sanzioni

Art. 63

Sanzioni

In vigore dal 11 apr 2024
Sanzioni 1.   Fatti salvi gli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva 2008/99/CE, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi: a) la natura, la gravità e l’entità della violazione; b) se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile; d) i benefici economici derivati dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possono essere determinati; e) il danno ambientale causato dalla violazione; f) qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o porvi rimedio; g) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente; h) qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso. 3.   Gli Stati membri devono essere quanto meno in grado di imporre le sanzioni seguenti in caso di violazione del presente regolamento, se pertinenti: a) sanzioni pecuniarie; b) la revoca o la sospensione temporanea dell’autorizzazione a svolgere attività connesse alla gestione e alla spedizione di rifiuti nella misura in cui tali attività rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento; c) l’esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico. 4.   Gli Stati membri notificano alla Commissione, senza ritardo, le norme e misure di cui al paragrafo 1 ed eventuali modifiche successive.
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