Art. 61 · Documenti e prove

Art. 61

Documenti e prove

In vigore dal 11 apr 2024
Documenti e prove 1.   Le ispezioni sulle spedizioni comprendono quanto meno la verifica dei documenti, l’accertamento delle identità dei soggetti coinvolti nella spedizione e, se del caso, il controllo fisico dei rifiuti. 2.   Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare che una sostanza o un oggetto trasportato su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna non è un rifiuto, possono imporre alla persona fisica o giuridica che detiene la sostanza o l’oggetto, o ne organizza il trasporto, di presentare prove documentali: a) riguardanti l’origine e la destinazione della sostanza o dell’oggetto; e b) attestanti che non si tratta di rifiuti, comprese, se del caso, prove di funzionalità. Ai fini del primo comma, è altresì accertata la protezione della sostanza o dell’oggetto, quali un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento, dai danni che può subire durante il trasporto, il carico e lo scarico. Per distinguere tra beni usati e rifiuti, ai fini dell’ispezione, si applicano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, terzo comma, nonché i criteri stabiliti a norma dell’, paragrafo 3, se del caso. Il presente paragrafo non pregiudica l’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’allegato VI della direttiva 2012/19/UE, nonché l’applicazione dell’, paragrafo 2, e dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2023/1542. 3.   Le autorità coinvolte nelle ispezioni possono concludere che la sostanza o l’oggetto costituisce un rifiuto se: a) le prove di cui al paragrafo 2 o imposte ai sensi di altra legislazione dell’Unione al fine di accertare che una sostanza o un oggetto non costituisce rifiuto non sono state presentate entro il termine da esse specificato; o b) considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per raggiungere una conclusione, o considerano insufficiente la protezione prevista contro i danni di cui al paragrafo 2, secondo comma. Se le autorità hanno concluso che una sostanza o un oggetto è un rifiuto a norma del primo comma, il trasporto della sostanza o dell’oggetto o la spedizione dei rifiuti è considerato/a una spedizione illegale. Di conseguenza la spedizione è trattata conformemente agli e le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione. 4.   Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti sia conforme al presente regolamento, possono imporre al notificatore, alla persona che organizza la spedizione, al detentore dei rifiuti, al vettore, al destinatario e all’impianto che riceve i rifiuti di presentare prove documentali utili entro un termine da esse specificato e possono trattenere i rifiuti di una spedizione e, se necessario, il mezzo di trasporto contenente i rifiuti, nonché sospenderne il trasporto dei rifiuti fino a quando non viene fornita tale documentazione. 5.   Le autorità coinvolte nelle ispezioni, per accertare se una spedizione di rifiuti soggetta agli obblighi generali di informazione di cui all’ sia destinata a operazioni di recupero conformi all’, possono imporre alla persona che organizza la spedizione e al destinatario di presentare prove documentali utili fornite dall’impianto di recupero intermedio e non intermedio e, ove necessario, approvate dall’autorità competente del paese di destinazione. In caso di esportazione dall’Unione, le autorità coinvolte nelle ispezioni richiedono prove documentali dell’audit effettuato a norma dell’. 6.   Se le prove di cui al paragrafo 4 o 5 non sono state presentate alle autorità coinvolte nelle ispezioni entro il termine da esse specificato oppure se esse considerano le prove e le informazioni rese loro disponibili insufficienti per giungere a una conclusione, la spedizione è considerata illegale ed è trattata conformemente agli . Le autorità coinvolte nelle ispezioni ne informano immediatamente l’autorità competente del paese in cui ha avuto luogo l’ispezione. 7.   La Commissione ha il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, una tavola di concordanza tra i codici della nomenclatura combinata, di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87, e le voci dei rifiuti di cui agli allegati III, III A, III B, IV e V del presente regolamento. La Commissione provvede ad aggiornare tali atti per tenere conto delle modifiche della nomenclatura e delle voci elencate nei suddetti allegati, nonché per inserire nuovi codici della nomenclatura del sistema armonizzato relativi ai rifiuti eventualmente adottati dall’Organizzazione mondiale delle dogane. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1245 della Commissione (46) resta in vigore fino a quando la Commissione non avrà esercitato il potere di cui al presente articolo.
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