Art. 59
Gestione ecologicamente corretta
In vigore dal 11 apr 2024
Gestione ecologicamente corretta
1. Il produttore di rifiuti, il notificatore, la persona che organizza la spedizione e qualsiasi altra impresa coinvolta nella spedizione di rifiuti o nel loro recupero o smaltimento adottano i provvedimenti necessari per garantire che i rifiuti spediti siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
2. Ai fini dell’esportazione di rifiuti, si ritiene che i rifiuti siano gestiti in modo ecologicamente corretto per quanto concerne il recupero o lo smaltimento se è possibile dimostrare che i rifiuti, nonché gli eventuali rifiuti residui prodotti attraverso il recupero o lo smaltimento, saranno gestiti nel rispetto di obblighi di protezione della salute umana, del clima e dell’ambiente considerati equivalenti a quelli previsti a norma della normativa dell’Unione. Nel valutare l’equivalenza non è necessario che siano rispettati appieno gli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione, ma vige l’obbligo di dimostrare che gli obblighi applicati nel paese di destinazione assicurino un livello di protezione della salute umana e dell’ambiente analogo a quello degli obblighi derivanti dalla normativa dell’Unione. Le pertinenti disposizioni della normativa dell’Unione e gli orientamenti internazionali di cui all’allegato IX sono utilizzati come punti di riferimento per effettuare la valutazione dell’equivalenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1157:oj#art-59