Art. 55 · Obblighi delle autorità competenti di destinazione nell’Unione

Art. 55

Obblighi delle autorità competenti di destinazione nell’Unione

In vigore dal 11 apr 2024
Obblighi delle autorità competenti di destinazione nell’Unione 1.   In caso di importazioni nell’Unione, l’autorità competente di destinazione nell’Unione impone e adotta le misure necessarie per garantire che tutti i rifiuti spediti nella zona posta sotto la sua giurisdizione siano gestiti senza pericolo per la salute umana e in modo ecologicamente corretto conformemente all’ del presente regolamento, nonché a norma dell’ della direttiva 2008/98/CE e altro diritto dell’Unione sui rifiuti, in particolare la normativa dell’Unione di cui all’allegato IX, parte 1, per tutta la durata della spedizione, compresi il recupero o lo smaltimento nel paese di destinazione. 2.   L’autorità competente di cui al paragrafo 1 vieta inoltre le importazioni di rifiuti da paesi terzi se ha motivo di ritenere che i rifiuti non saranno gestiti conformemente agli obblighi di cui al paragrafo 1.
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