Art. 54 · Obblighi procedurali per le importazioni da o attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE

Art. 54

Obblighi procedurali per le importazioni da o attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE

In vigore dal 11 apr 2024
Obblighi procedurali per le importazioni da o attraverso un paese al quale non si applica la decisione OCSE Ai rifiuti importati nell’Unione destinati al recupero e provenienti da un paese al quale non si applica la decisione OCSE o transitanti da qualsiasi paese a cui non si applica la decisione OCSE e che è anche parte della convenzione di Basilea si applica, mutatis mutandis, l’.
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