Art. 52 · Divieto di importazione di rifiuti destinati al recupero

Art. 52

Divieto di importazione di rifiuti destinati al recupero

In vigore dal 11 apr 2024
Divieto di importazione di rifiuti destinati al recupero 1.   Sono vietate le importazioni nell’Unione di rifiuti destinati al recupero, ad eccezione di quelle provenienti da: a) paesi ai quali si applica la decisione OCSE; b) altri paesi che sono parti della convenzione di Basilea; c) altri paesi con i quali l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con il diritto dell’Unione e conformi all’ della convenzione di Basilea; d) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o e) altri territori nei casi in cui, in via eccezionale in situazione di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possano essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alla lettera c) o d) o in cui l’autorità competente del paese di spedizione non sia stata designata o non sia in grado di agire. 2.   In casi eccezionali, gli Stati membri possono concludere individualmente accordi o intese bilaterali per il recupero di determinati tipi di rifiuti sul proprio territorio, se tali rifiuti non sono gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione. In tal caso si applica l’, paragrafo 2, secondo comma. 3.   Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali conclusi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d), si basano sugli obblighi procedurali di cui all’, se pertinenti.
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