Art. 51 · Obblighi procedurali per le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento in situazioni di crisi, o in operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace

Art. 51

Obblighi procedurali per le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento in situazioni di crisi, o in operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace

In vigore dal 11 apr 2024
Obblighi procedurali per le importazioni di rifiuti destinati allo smaltimento in situazioni di crisi, o in operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace 1.   Ai rifiuti importati nell’Unione destinati allo smaltimento e provenienti da paesi che sono parti della convenzione di Basilea o ai casi di cui all’, paragrafo 1, lettera d), si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le disposizioni aggiuntive di cui ai paragrafi 2 e 3. 2.   Si applicano gli adattamenti seguenti: a) il notificatore che non è stabilito nell’Unione e non ha accesso a un sistema di cui all’ può presentare la notifica e qualsiasi informazione e documento supplementare richiesti alle autorità competenti interessate a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale; nel caso della posta elettronica con firma digitale, il timbro o la firma richiesti sono sostituiti dalla firma digitale; b) il notificatore o, se non è stabilito nell’Unione e non ha accesso a un sistema di cui all’, l’autorità competente di destinazione nell’Unione, provvede affinché tutte le informazioni pertinenti, o almeno i documenti di notifica e di movimento corredati di eventuali allegati, le autorizzazioni scritte, le informazioni riguardanti le autorizzazioni tacite e le condizioni, siano inserite in tale sistema; c) le autorità competenti di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione informano le autorità competenti di spedizione e qualsiasi autorità competente di transito esterne all’Unione in merito a qualsiasi richiesta di informazioni e documenti da parte loro e della loro decisione in merito alla spedizione pianificata, a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale, salvo che tali autorità competenti nei paesi interessati abbiano accesso al sistema centrale di cui all’, paragrafo 3; d) le informazioni da fornire all’autorità competente di spedizione e a qualsiasi autorità competente di transito esterna all’Unione a norma degli sono fornite a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale, fatto salvo il caso in cui tali autorità siano collegate al sistema di cui all’; e) un’autorità competente di transito esterna all’Unione dispone di 60 giorni dalla data di trasmissione del suo avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata per fornire un’autorizzazione tacita o per iscritto, eventualmente corredata di condizioni se il paese interessato ha deciso di non chiedere un’autorizzazione preventiva scritta e ne ha informato le altre parti aderenti alla convenzione di Basilea a norma dell’, paragrafo 4, di tale convenzione; f) nelle situazioni di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, di cui all’, paragrafo 1, lettera d), non è richiesta l’autorizzazione delle autorità competenti di spedizione. 3.   Si applicano le disposizioni aggiuntive seguenti: a) l’autorità competente di destinazione può, se necessario, esigere una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, o una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente aggiuntive, previa revisione dell’importo della copertura di qualsiasi garanzia finanziaria o assicurazione equivalente stabilita dal notificatore; b) un’autorità competente di transito nell’Unione invia al notificatore l’avviso di ricevimento di una notifica debitamente completata, con copia alle autorità competenti interessate qualora queste ultime non abbiano accesso a un sistema di cui all’; c) l’autorità competente di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione informano l’ufficio doganale di entrata della loro decisione di autorizzare la spedizione; d) una copia del documento di movimento è consegnata dal vettore all’ufficio doganale di entrata a mezzo posta convenzionale o, se del caso, via fax o posta elettronica con firma digitale oppure, se l’ufficio doganale di entrata vi ha accesso, tramite il sistema centrale di cui all’, paragrafo 3; e e) non appena le autorità doganali all’entrata abbiano svincolato i rifiuti per un regime doganale, l’ufficio doganale di entrata informa l’autorità competente di destinazione e qualsiasi autorità competente di transito nell’Unione che i rifiuti sono entrati nell’Unione. 4.   La spedizione può essere effettuata soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta delle autorità competenti di spedizione, destinazione e, se del caso, transito e sono state soddisfatte le condizioni stabilite in tali autorizzazioni o nei relativi allegati; b) è stato concluso e ha effetto un contratto tra il notificatore e il destinatario di cui all’; c) è stata costituita e ha effetto una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente di cui all’; e d) è assicurata una gestione ecologicamente corretta conformemente all’. 5.   L’ufficio doganale di entrata che rileva una spedizione illegale informa immediatamente l’autorità competente del proprio paese. L’autorità competente: a) informa immediatamente l’autorità competente di destinazione nell’Unione in merito alla spedizione illegale, dopodiché tale autorità competente informa l’autorità competente di spedizione esterna all’Unione; b) immobilizza i rifiuti fino a che l’autorità competente di spedizione esterna all’Unione abbia preso una diversa decisione e l’abbia comunicata per iscritto all’autorità competente del paese dell’ufficio doganale in cui sono detenuti i rifiuti; e c) comunica senza indugio la decisione dell’autorità competente di spedizione di cui alla lettera b) all’ufficio doganale di entrata che ha rilevato la spedizione illegale. 6.   In caso di importazione di rifiuti prodotti da forze armate o da organizzazioni umanitarie durante situazioni di crisi o durante operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace, ad opera di tali forze armate od organizzazioni umanitarie o da una persona fisica o giuridica che agisce per loro conto, tali entità informano qualsiasi autorità competente di transito e l’autorità competente di destinazione nell’Unione o, in casi urgenti in cui l’impianto di smaltimento o recupero non sia noto al momento della spedizione, informano l’autorità competente responsabile del territorio in cui si trova il primo luogo di destinazione, in anticipo riguardo alla spedizione e alla sua destinazione. Le informazioni fornite a norma del primo comma accompagnano la spedizione, a meno che non siano fornite tramite un sistema a norma dell’. 7.   La Commissione adotta un atto di esecuzione che specifica le informazioni da fornire in conformità del paragrafo 6, primo comma, e le relative tempistiche. Tali informazioni sono sufficienti per consentire alle autorità di effettuare ispezioni e fornire informazioni dettagliate riguardo alle persone coinvolte nelle spedizioni, la data della spedizione, la quantità di rifiuti, l’identificazione dei rifiuti, la designazione e la composizione dei rifiuti, l’impianto di recupero o di smaltimento, il codice dell’operazione di recupero o di smaltimento e i paesi interessati. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
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