Art. 50 · Divieto di importazione di rifiuti destinati allo smaltimento

Art. 50

Divieto di importazione di rifiuti destinati allo smaltimento

In vigore dal 11 apr 2024
Divieto di importazione di rifiuti destinati allo smaltimento 1.   Sono vietate le importazioni nell’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento ad eccezione di quelle provenienti da: a) paesi che sono parti della convenzione di Basilea; b) altri paesi con i quali l’Unione, o l’Unione e i suoi Stati membri, hanno concluso accordi o intese bilaterali o multilaterali compatibili con la legislazione dell’Unione e conformi all’ della convenzione di Basilea; c) altri paesi con i quali gli Stati membri hanno concluso individualmente accordi o intese bilaterali ai sensi del paragrafo 2; o d) altri territori se, in via eccezionale in situazione di crisi, di operazioni di ristabilimento o mantenimento della pace o in caso di guerra, non possono essere conclusi gli accordi o le intese bilaterali di cui alla lettera b) o c), o se l’autorità competente del paese di spedizione non è stata designata o non è in grado di agire. 2.   In casi eccezionali gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali per lo smaltimento di determinati tipi di rifiuti sul proprio territorio, se tali rifiuti non sono gestiti in modo ecologicamente corretto nel paese di spedizione. Tali accordi e intese: a) sono compatibili con il diritto dell’Unione e conformi all’ della convenzione di Basilea; b) garantiscono che le operazioni di smaltimento saranno effettuate in un impianto autorizzato e soddisferanno i requisiti di una gestione ecologicamente corretta di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento, all’ della direttiva 2008/98/CE e ad altro diritto dell’Unione in materia di rifiuti, in particolare la normativa dell’Unione di cui all’allegato IX, parte 1; c) garantiscono che i rifiuti sono prodotti nel paese di spedizione e che il loro smaltimento sarà effettuato esclusivamente nello Stato membro che ha concluso l’accordo o l’intesa; e d) sono notificati alla Commissione prima della loro conclusione o, in situazioni di emergenza, al più tardi un mese dopo la loro conclusione. 3.   Gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), si basano sugli obblighi procedurali di cui all’. 4.   I paesi di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono tenuti a presentare all’autorità competente dello Stato membro di destinazione una richiesta preventiva debitamente motivata basata sul fatto che non possiedono né possono ragionevolmente acquisire la capacità tecnica e le attrezzature necessarie per smaltire i rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:1157:oj#art-50