Art. 5 · Notifica

Art. 5

Notifica

In vigore dal 11 apr 2024
Notifica 1.   Un notificatore che intende spedire i rifiuti di cui all’, paragrafo 1, 2 o 3, trasmette una notifica preventiva scritta («notifica») a tutte le autorità competenti interessate. Un notificatore di cui all’, punto 6, lettera a), punti ii), iii) o iv), può trasmettere una notifica solamente quando ha ottenuto un’autorizzazione o è registrato in conformità del capo IV della direttiva 2008/98/CE. Un notificatore che trasmette una notifica generale per più di una spedizione di cui all’ si conforma anche agli obblighi di detto articolo. Se la spedizione è destinata a un impianto titolare di autorizzazione preventiva ai sensi dell’, si applicano gli obblighi procedurali di cui ai paragrafi 12, 14, 15 e 16 di tale articolo. Se la spedizione è destinata a un recupero intermedio o a uno smaltimento intermedio, si applica anche l’. 2.   La notifica consiste nei documenti seguenti: a) il documento di notifica che figura nell’allegato I A («documento di notifica»); b) il documento di movimento che figura nell’allegato I B («documento di movimento»). Il notificatore fornisce le informazioni indicate nel documento di notifica e, se del caso, le informazioni indicate nel documento di movimento. Il notificatore, se non è il produttore iniziale di rifiuti di cui all’, punto 6, lettera a), punto i), si assicura che anche il produttore iniziale di rifiuti o una delle persone indicate all’, punto 6, lettera a), punti ii), iii) o iv), se possibile, firmi il documento di notifica. Un commerciante o un intermediario garantisce di essere in possesso di un’autorizzazione scritta da parte di una delle persone di cui all’, punto 6, lettera a), punti i), ii) o iii), ad agire per suo conto, e che tale autorizzazione scritta sia inclusa nella notifica. 3.   Il documento di notifica o un suo allegato contiene le informazioni e la documentazione di cui alla parte 1 dell’allegato II. Il documento di movimento o un suo allegato contiene le informazioni e la documentazione di cui all’allegato II, parte 2, nella misura del possibile al momento della notifica. 4.   Se richiesto da una delle autorità competenti interessate, il notificatore fornisce a tutte le autorità competenti interessate le informazioni e la documentazione richieste a norma del paragrafo 3 e le informazioni e la documentazione aggiuntive di cui all’allegato II, parte 3. L’autorità competente che ha fatto la richiesta informa le altre autorità competenti interessate della richiesta. 5.   La notifica si considera debitamente compilata quando l’autorità competente di spedizione ha accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati compilati a norma dei paragrafi 3 e 4. 6.   La notifica si considera debitamente completata quando tutte le autorità competenti interessate hanno accertato che il documento di notifica e il documento di movimento sono stati completati in conformità dei paragrafi 3 e 4, o quando tutte le informazioni e la documentazione richieste da esse in conformità del paragrafo 4 sono pervenute. 7.   Al momento della notifica il notificatore fornisce alle autorità competenti interessate una copia del contratto concluso in conformità dell’ e una dichiarazione che ne attesti l’esistenza in conformità dell’allegato I A. 8.   Il notificatore fornisce una dichiarazione di costituzione di una garanzia finanziaria o di un’assicurazione equivalente in conformità dell’ compilando l’apposita parte del documento di notifica. La garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente di cui all’ o, se le autorità competenti interessate lo consentono, la dichiarazione che ne attesti l’esistenza conformemente al modulo di cui all’allegato I A è fornita alle autorità competenti interessate come elemento del documento di notifica al momento della notifica. In deroga al secondo comma, se le autorità competenti interessate lo consentono, la documentazione di cui al medesimo comma \può essere fornita dopo la trasmissione della notifica, al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento in conformità con l’, paragrafo 2. 9.   La notifica copre la spedizione dalla località in cui la spedizione inizia e copre qualsiasi recupero intermedio o non intermedio o smaltimento intermedio o non intermedio. Se il successivo recupero intermedio o non intermedio o smaltimento intermedio o non intermedio è effettuato in un paese diverso dal primo paese di destinazione, il recupero non intermedio o lo smaltimento non intermedio e la località di tale recupero o smaltimento’ sono indicati nella notifica e si applica l’, paragrafo 7. 10.   Nel documento di notifica e nel documento di movimento è specificato un solo codice di identificazione dei rifiuti come indicato nell’allegato III, III A, III B o IV. Nei casi in cui i rifiuti non sono classificati sotto una voce specifica nell’allegato III, III B o IV, nel documento di notifica e nel documento di movimento è specificato un solo codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE, fatta eccezione per: a) i rifiuti che non sono classificati sotto una voce specifica nell’allegato III, III B o IV, che possono essere specificati utilizzando più di un codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE, qualora tutti i rifiuti coperti dalla notifica abbiano caratteristiche fisiche e chimiche sostanzialmente simili, ma non si tratti di una miscela di rifiuti; o b) le miscele di rifiuti che non sono classificate sotto una voce specifica nell’allegato III, III A, III B o IV, per le quali il codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE e il codice di identificazione dei rifiuti di cui all’allegato III, III B o IV di ciascuna frazione di rifiuti devono essere specificati in ordine di importanza nel documento di notifica e nel documento di movimento o per le quali, qualora tali codici di identificazione non siano disponibili per tutte le frazioni, il codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE per la miscela nonché per ciascuna frazione di rifiuti deve essere specificato in ordine di importanza nel documento di notifica e nel documento di movimento. 11.   I rifiuti o le miscele di rifiuti specificati in conformità del paragrafo 10 del presente articolo, possono essere ulteriormente specificati indicando il relativo codice di identificazione dei rifiuti dall’elenco dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE e altri codici di identificazione pertinenti.
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