Art. 46 · Obblighi degli esportatori

Art. 46

Obblighi degli esportatori

In vigore dal 11 apr 2024
Obblighi degli esportatori 1.   Il notificatore o la persona che organizza la spedizione esporta rifiuti dall’Unione soltanto se può dimostrare che gli impianti che li riceveranno nel paese di destinazione li gestiranno in modo ecologicamente corretto conformemente all’. 2.   Il notificatore o la persona che organizza la spedizione non esporta rifiuti verso un impianto che non soddisfa i criteri di cui all’allegato X, parte B. 3.   Al fine di soddisfare l’obbligo di cui al paragrafo 1, il notificatore o la persona che organizza la spedizione e che intende esportare rifiuti dall’Unione assicura che gli impianti che li gestiranno nel paese di destinazione sono stati sottoposti a un audit. Tale audit è effettuato da un terzo, che è indipendente dal notificatore o dalla persona che organizza la spedizione, nonché dall’impianto sottoposto ad audit, e che possiede qualifiche adeguate in materia di audit e trattamento dei rifiuti. Quando commissiona un audit, il notificatore o la persona che organizza la spedizione verifica che il terzo soddisfi i requisiti di cui all’allegato X, parte A, e che sia stato autorizzato o accreditato da un organismo ufficiale nazionale a svolgere gli audit di cui al presente articolo. 4.   L’audit di cui al paragrafo 3 comprende controlli sia fisici che documentali e verifica la conformità dell’impianto in questione ai criteri di cui all’allegato X, parte B. 5.   Il notificatore o la persona che organizza la spedizione e che intende esportare rifiuti, prima di esportare rifiuti, assicura che l’impianto che li gestirà nel paese di destinazione è stato sottoposto a un audit di cui al paragrafo 3 che sia stato condotto non oltre due anni prima dell’esportazione verso l’impianto e che dimostri la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B. Al fine di adempiere a tale obbligo, il notificatore o la persona che organizza la spedizione attua una delle opzioni seguenti: a) commissiona un audit a norma del presente articolo; b) acquisisce la relazione di un audit commissionato, a norma del presente articolo, da un altro notificatore o da un’altra persona che organizza la spedizione e messo a disposizione a norma del paragrafo 6, dopo aver verificato che l’audit sia stato condotto conformemente ai paragrafi 3 e 4 e abbia dimostrato la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B; oppure c) acquisisce la relazione di un audit commissionato a norma del presente articolo dall’impianto stesso, notificato al registro di cui al paragrafo 8 conformemente al paragrafo 7, secondo comma, dopo aver verificato che l’audit sia stato condotto conformemente ai paragrafi 3 e 4 e abbia dimostrato la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B. Il notificatore o la persona che organizza la spedizione commissiona inoltre senza indugio un audit ad hoc qualora riceva informazioni attendibili secondo le quali l’impianto non soddisfa più i criteri di cui all’allegato X, parte B. Se un audit ad hoc dimostra che un impianto non soddisfa più i criteri di cui all’allegato X, parte B, il notificatore o la persona che organizza la spedizione sospende immediatamente l’esportazione di rifiuti verso tale impianto e ne informa le autorità competenti di spedizione interessate. 6.   Il notificatore o la persona che organizza la spedizione che ha commissionato o condotto un audit per un determinato impianto a norma del paragrafo 3 assicura che l’audit è messo a disposizione, a condizioni commerciali eque, di altri notificatori o persone che organizzano spedizioni che intendono esportare rifiuti verso l’impianto. 7.   Il notificatore o la persona che organizza la spedizione notificano alla Commissione gli audit che hanno commissionato a norma dei paragrafi 3 e 5 e che hanno dimostrato la conformità di un impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B. La notifica contiene le informazioni seguenti: a) nome e dati di contatto dell’impianto che è stato sottoposto all’audit; b) nome e dati di contatto del notificatore o della persona che organizza la spedizione, che ha commissionato l’audit; c) nome e dati di contatto del terzo che ha effettuato l’audit; d) la data dell’audit; e) i tipi di rifiuti quali elencati negli allegati III, III A, III B o IV o nell’elenco dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE; f) le operazioni di recupero (codici «R») di cui all’allegato II della direttiva 2008/98/CE. Un notificatore o una persona che organizza la spedizione può notificare alla Commissione un audit commissionato dallo stesso impianto sottoposto ad audit, a condizione che il notificatore o la persona che organizza la spedizione abbia verificato che l’audit sia stato condotto conformemente ai paragrafi 3 e 4 e abbia dimostrato la conformità dell’impianto ai criteri di cui all’allegato X, parte B. Tale notifica contiene le informazioni in conformità del primo comma, lettere a) e da c) a f). 8.   La Commissione istituisce e mantiene aggiornato un registro contenente le informazioni ricevute a norma del paragrafo 7. La Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni contenute nel registro. 9.   Su richiesta di un’autorità competente o di un’autorità coinvolta nelle ispezioni, il notificatore o la persona che organizza la spedizione fornisce prove documentali attestanti che gli audit di cui al paragrafo 3 sono stati effettuati presso tutti gli impianti verso i quali esporta i rifiuti. Le prove documentali sono fornite in una lingua accettabile per le autorità interessate. 10.   Il notificatore o la persona che organizza la spedizione che esporta rifiuti al di fuori dell’Unione rende annualmente disponibili al pubblico, per via elettronica, informazioni sul modo in cui ottempera agli obblighi previsti dal presente articolo. 11.   Se un accordo internazionale concluso tra l’Unione e un paese terzo al quale si applica la decisione OCSE riconosce che gli impianti del paese terzo gestiranno i rifiuti in modo ecologicamente corretto, a norma dell’ e conformemente ai criteri di cui all’allegato X, parte B, il notificatore o la persona che organizza una spedizione che intende esportare rifiuti verso quel paese terzo sono esonerati dagli obblighi previsti ai paragrafi da 3 a 7 e al paragrafo 9. Il notificatore o la persona che organizza la spedizione e che esporta rifiuti dall’Unione verso un impianto situato in un paese terzo con il quale l’Unione ha concluso un accordo internazionale effettua senza indugio un audit ad hoc nel caso in cui riceva informazioni attendibili secondo le quali l’impianto non soddisfa più i criteri di cui all’allegato X, parte B. In tal caso, il notificatore o la persona che organizza la spedizione notifica alle autorità competenti di spedizione tali informazioni attendibili, nonché la sua intenzione di effettuare un audit ad hoc. Se un audit ad hoc dimostra che un impianto non soddisfa più i criteri di cui all’allegato X, parte B, il notificatore o la persona che organizza la spedizione sospende immediatamente l’esportazione di rifiuti verso tale impianto e ne informa le autorità competenti di spedizione interessate. 12.   La Commissione rende accessibile al pubblico sul proprio sito web i pertinenti accordi internazionali di cui al paragrafo 11. 13.   La Commissione può adottare orientamenti relativi all’applicazione del presente articolo.
Storico versioni

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