Art. 45 · Monitoraggio delle esportazioni e procedura di salvaguardia

Art. 45

Monitoraggio delle esportazioni e procedura di salvaguardia

In vigore dal 11 apr 2024
Monitoraggio delle esportazioni e procedura di salvaguardia 1.   La Commissione monitora le esportazioni di rifiuti dall’Unione verso i paesi ai quali si applica la decisione OCSE, al fine di assicurare che le esportazioni non provochino un danno significativo all’ambiente o alla salute umana nel paese di destinazione o che i rifiuti importati dall’Unione non siano poi trasferiti a paesi terzi. Nell’ambito del suo monitoraggio, la Commissione valuta le richieste presentate da persone fisiche o giuridiche che sono corredate di informazioni e dati indicanti che la gestione dei rifiuti esportati dall’Unione non soddisfa i requisiti di una gestione ecologicamente corretta di cui all’ in un paese terzo a cui si applica la decisione OCSE, o che tali esportazioni provocano gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti prodotti nel paese in questione. 2.   Nei casi in cui: a) non sono disponibili prove sufficienti a dimostrare che un paese a cui si applica la decisione OCSE ha la capacità di recuperare determinati rifiuti in modo ecologicamente corretto conformemente all’, anche a causa dell’esportazione di tali rifiuti dall’Unione nel paese interessato, oppure b) qualora sia dimostrato che il paese interessato non soddisfa i requisiti di cui all’ per tali rifiuti, oppure c) vi sono prove dell’esistenza di gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti prodotti in tale paese a causa dell’esportazione di rifiuti dall’Unione, la Commissione impone alle autorità competenti del paese interessato di fornire, entro 60 giorni, informazioni sulle condizioni di recupero dei rifiuti, sull’effetto dell’esportazione dei rifiuti dall’Unione sulla gestione dei rifiuti prodotti in tale paese e sulla capacità del paese di gestirli in modo ecologicamente corretto conformemente all’. La Commissione può concedere una proroga di tale termine se il paese ne fa richiesta motivata. 3.   La richiesta di cui al paragrafo 2 è intesa a verificare che il paese abbia: a) predisposto e attuato un quadro giuridico adeguato per l’importazione e la gestione dei rifiuti in questione, sia quelli importati che quelli prodotti nel paese interessato, in modo ecologicamente corretto, nonché misure adeguate per assicurare la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti residui generati dal recupero dei rifiuti in questione; b) predisposto relazioni separate sulla quantità di rifiuti prodotti nel paese interessato e di rifiuti importati in tale paese; c) la capacità sufficiente nel suo territorio per poter gestire i rifiuti in questione in modo ecologicamente corretto, tenendo conto del volume dei rifiuti importati nel suo territorio; d) predisposto una strategia adeguata, fra cui misure volte ad assicurare che l’importazione dei rifiuti in questione non abbia alcun sostanziale effetto negativo sulla raccolta e sulla gestione dei rifiuti prodotti a livello nazionale; e) predisposto e attuato misure adeguate di contrasto per assicurare che i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto e affrontare possibili spedizioni o trattamenti illegali dei suddetti rifiuti; f) attuato, nel caso dell’esportazione di rifiuti di plastica, obblighi volti a garantire che i rifiuti di plastica saranno riciclati in modo ecologicamente corretto e che i rifiuti residui generati dal processo di riciclaggio saranno gestiti in modo ecologicamente corretto, anche vietando la combustione all’aperto o lo scarico di tali rifiuti. La richiesta mira inoltre a verificare che siano attuate misure intese a evitare che l’importazione di rifiuti di plastica dall’Unione comprometta la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di plastica prodotti a livello nazionale e che siano state inoltre adottate misure per impedire che i rifiuti di plastica importati siano spediti in altri paesi. Sono inoltre fornite informazioni indicanti che l’applicazione e le ispezioni specifiche delle spedizioni di rifiuti di plastica e degli impianti che gestiscono tali rifiuti sono effettuate a intervalli regolari per attuare tali obblighi e mitigare l’inquinamento dell’aria, del suolo, dell’acqua o dell’ambiente marino dovuto alla cattiva gestione dei rifiuti di plastica. 4.   Ai fini delle verifiche di cui al paragrafo 3, la Commissione consulta, se del caso, i portatori di interessi. 5.   La Commissione esercita un controllo specifico per quanto riguarda le esportazioni di rifiuti di plastica verso i paesi a cui si applica la decisione OCSE. Entro il 21 maggio 2026 la Commissione valuta se i paesi a cui si applica la decisione OCSE e che importano volumi significativi di rifiuti di plastica dall’Unione sono conformi al presente articolo. 6.   Se, a seguito della richiesta di cui al paragrafo 2, il paese non fornisce le prove sufficienti di cui al paragrafo 3 attestanti che i rifiuti in questione sono gestiti in modo ecologicamente corretto in conformità dell’, o che non vi sono gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti prodotti nel paese interessato a seguito dell’esportazione di rifiuti dall’Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento vietando l’esportazione dei rifiuti in questione verso tale paese. La Commissione revoca un divieto solo se dispone di prove sufficienti attestanti che i rifiuti in questione saranno gestiti in modo ecologicamente corretto e che non vi sono gravi effetti negativi sulla gestione dei rifiuti prodotti in tale paese a seguito dell’esportazione di rifiuti dall’Unione.
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