Art. 42 · Obblighi per l’inclusione nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni

Art. 42

Obblighi per l’inclusione nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni

In vigore dal 11 apr 2024
Obblighi per l’inclusione nell’elenco dei paesi verso i quali sono autorizzate le esportazioni 1.   I paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e che intendono ricevere dall’Unione determinati rifiuti o miscele di rifiuti di cui all’, paragrafo 1, a fini di recupero, presentano una richiesta alla Commissione indicando la loro volontà di ricevere tali rifiuti o miscele di rifiuti specifici e di essere inclusi nell’elenco di cui all’. La richiesta e tutti i relativi documenti o altra comunicazione è effettuata in lingua inglese. 2.   La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata utilizzando il modulo di cui all’allegato VIII e contiene tutte le informazioni ivi specificate. 3.   Il paese che presenta la richiesta dimostra di aver predisposto e attuato tutte le misure necessarie ad assicurare che i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’. A tal fine il paese richiedente dimostra che: a) ha una strategia di gestione dei rifiuti o un piano globale che copre tutto il suo territorio e mostra la sua capacità e disponibilità ad assicurare una gestione ecologicamente corretta dei rifiuti. Nella strategia o nel piano sono indicati almeno gli elementi seguenti: i) la quantità annuale di rifiuti totali prodotti nel paese, nonché la quantità annuale di rifiuti che rientrano nell’ambito di applicazione della presente richiesta («rifiuti interessati dalla richiesta») prodotti nel paese e le stime in merito al modo in cui tali quantitativi si svilupperanno nei prossimi dieci anni; ii) la stima dell’attuale capacità di trattamento dei rifiuti in generale e la stima della capacità di trattamento dei rifiuti interessati dalla richiesta, nonché la stima dell’evoluzione di queste capacità nei 10 anni successivi; iii) la quota di rifiuti domestici oggetto di raccolta differenziata, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per aumentare tale quota in futuro; iv) un’indicazione della quota di rifiuti domestici interessati dalla richiesta che sono conferiti in discarica, nonché gli obiettivi e le misure eventuali per ridurre tale quota in futuro; v) un’indicazione della quota di rifiuti domestici riciclati, nonché gli obiettivi e le misure possibili per aumentare tale quota in futuro; vi) informazioni in merito alla quantità di rifiuti dispersi e alle misure adottate per prevenire la dispersione di rifiuti e raccoglierli; vii) una strategia su come garantire la gestione ecologicamente corretta dei rifiuti importati nel suo territorio, compreso il possibile impatto di tali importazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti a livello nazionale; viii) informazioni sulla metodologia utilizzata per calcolare i dati di cui ai punti da i) a vi); b) ha un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti che comprende almeno gli elementi seguenti: i) sistema o sistemi di rilascio di autorizzazioni o di concessione di licenze o di registrazione per gli impianti di trattamento di rifiuti; ii) sistema o sistemi di rilascio di autorizzazioni, di concessione o di registrazione di licenze per il trasporto di rifiuti; iii) disposizioni destinate ad assicurare che i rifiuti residui generati dall’operazione di recupero dei rifiuti interessati dalla richiesta sono gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’; iv) controlli adeguati dell’inquinamento applicati alle operazioni di gestione dei rifiuti, compresi limiti di emissioni per la protezione dell’aria, del suolo e dell’acqua e misure per ridurre le emissioni di gas a effetto serra di tali operazioni; v) disposizioni in materia di garanzia dell’attuazione degli obblighi nazionali e internazionali relativi alla gestione e spedizione di rifiuti, nonché in materia di ispezione e sanzioni a tal fine; c) è parte degli accordi ambientali multilaterali di cui all’allegato VIII e ha adottato le misure necessarie per adempiere gli obblighi derivanti da tali accordi; d) ha una strategia intesa a garantire l’osservanza della legislazione nazionale sulla gestione dei rifiuti e sulla spedizione dei rifiuti, che comprende misure di controllo e monitoraggio, incluse informazioni sul numero di ispezioni delle spedizioni di rifiuti e degli impianti di gestione dei rifiuti e sulle sanzioni imposte in caso di violazione delle norme nazionali pertinenti. 4.   Non prima del 21 maggio 2029, i paesi ai quali non si applica la decisione OCSE e che intendono ricevere dall’Unione rifiuti di plastica di cui all’, paragrafo 1, lettera d), a fini di riciclaggio, possono presentare una richiesta alla Commissione indicando la loro volontà di ricevere tali rifiuti e di essere inclusi nell’elenco di cui all’. La richiesta e tutti i relativi documenti o altra comunicazione è effettuata in lingua inglese. Oltre ai requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3, il paese che presenta la richiesta dimostra anche che: a) dispone di un sistema globale di gestione dei rifiuti che copre l’intero territorio e garantisce efficacemente la raccolta differenziata dei rifiuti di plastica; b) ha un quadro giuridico per la gestione dei rifiuti che comprende almeno gli elementi seguenti: i) divieto di combustione all’aria aperta e di discarica incontrollata dei rifiuti; ii) divieto di incenerimento e di discarica dei rifiuti di plastica raccolti separatamente; iii) disposizioni in materia di garanzia dell’attuazione delle lettere a) e b), punti i) e ii), nonché in materia di ispezione e sanzioni a tal fine; c) le importazioni dei rifiuti di plastica dall’Unione non hanno alcun effetto negativo sulla gestione dei rifiuti di plastica prodotti nel paese; 5.   In caso di modifica delle informazioni fornite alla Commissione ai sensi del paragrafo 3, i paesi inclusi nell’elenco di cui all’ forniscono senza ritardo un aggiornamento delle informazioni specificate nel modulo di cui all’allegato VIII, unitamente ai pertinenti elementi di prova. Il quinto anno successivo alla loro inclusione iniziale i paesi che figurano nell’elenco di cui al forniscono in ogni caso alla Commissione un aggiornamento delle informazioni specificate nel modulo di cui all’allegato VIII, unitamente ai pertinenti elementi di prova.
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