Art. 4 · Quadro procedurale generale

Art. 4

Quadro procedurale generale

In vigore dal 11 apr 2024
Quadro procedurale generale 1.   Le spedizioni di tutti i rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate, salvo il caso in cui si sia ottenuta l’autorizzazione in conformità dell’. Al fine di ottenere l’autorizzazione in conformità dell’ per una spedizione destinata allo smaltimento si applica la procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1. 2.   Le spedizioni dei rifiuti seguenti destinati al recupero sono soggette alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte di cui al capo 1: a) i rifiuti elencati nell’allegato IV; b) i rifiuti non classificati sotto una voce specifica nell’allegato III, III B o IV; c) le miscele di rifiuti, tranne se elencati nell’allegato III A; d) i rifiuti classificati come pericolosi che figurano nell’elenco dei rifiuti istituito a norma dell’ della direttiva 2008/98/CE; e) i rifiuti inseriti nell’allegato III o nell’allegato III B e le miscele di rifiuti inserite nell’allegato III A contaminate da altri materiali in misura tale da: i) aumentare i rischi associati a tali rifiuti in misura sufficiente a rendere questi ultimi assoggettabili alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, tenendo conto dell’elenco dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE come pure delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III di tale direttiva; o ii) impedire il recupero dei rifiuti in modo ecologicamente corretto; f) i rifiuti o le miscele di rifiuti contenenti o contaminate da POP ai sensi del regolamento (UE) 2019/1021 in quantità che corrispondono o superano un limite di concentrazione indicato nell’allegato IV di tale regolamento, che non sono classificati come rifiuti pericolosi. 3.   Il paragrafo 2 si applica alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, da altri produttori di rifiuti o da entrambi, nonché alle spedizioni di rifiuti urbani non differenziati sottoposti a un’operazione di trattamento che non ne ha modificato sostanzialmente le caratteristiche, inclusi i combustibili derivati da rifiuti processati da rifiuti urbani non differenziati, qualora tali rifiuti siano destinati al recupero. Le spedizioni di tali rifiuti destinati allo smaltimento sono vietate. 4.   Se il quantitativo dei rifiuti spediti supera 20 kg, le spedizioni dei rifiuti seguenti destinati al recupero sono soggette agli obblighi generali d’informazione di cui all’: a) i rifiuti elencati nell’allegato III o III B; b) le miscele di rifiuti, sempreché la composizione delle miscele non ne impedisca il recupero secondo metodi ecologicamente corretti e le miscele siano elencate nell’allegato III A. 5.   In deroga all’, paragrafi 1 e 2, le spedizioni di rifiuti esplicitamente destinati alle analisi di laboratorio o a prove di trattamento sperimentali, allo scopo di accertare le caratteristiche fisiche o chimiche dei rifiuti o di determinare la loro idoneità al recupero o allo smaltimento, sono soggette agli obblighi generali di informazione di cui all’ qualora siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) il quantitativo di rifiuti non supera quello ragionevolmente necessario per eseguire l’analisi o la prova in ciascun caso particolare, ma non è superiore a 250 kg o ad un maggiore quantitativo concordato caso per caso tra le autorità competenti di spedizione e di destinazione e la persona che organizza la spedizione; b) qualora un quantitativo superiore a 250 kg sia richiesto dalla persona che organizza la spedizione, la persona in questione fornisce le informazioni di cui all’allegato VII, nella misura del possibile, alle autorità competenti di spedizione e di destinazione assieme a una spiegazione motivata della necessità di tale maggiore quantitativo per eseguire l’analisi o la prova.
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