Art. 39
Divieto di esportazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti
In vigore dal 11 apr 2024
Divieto di esportazione di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti
1. Sono vietate le esportazioni dall’Unione dei rifiuti seguenti destinati al recupero in paesi ai quali non si applica la decisione OCSE:
a)
rifiuti pericolosi che figurano nell’allegato V, parte 1;
b)
rifiuti pericolosi che figurano nell’elenco dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE;
c)
rifiuti di cui all’, paragrafo 3) e rifiuti che figurano nell’allegato V, parte 2, del presente regolamento;
d)
rifiuti di plastica classificati alla voce B3011;
e)
i rifiuti elencati nell’allegato III o III B e le miscele di rifiuti elencati nell’allegato III A contaminati da altri materiali in maniera da aumentare i rischi associati ai rifiuti così da rendere opportuno il loro rinvio alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte, tenuto conto delle caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, o da impedire il recupero dei rifiuti in un modo ecologicamente corretto;
f)
i rifiuti o le miscele di rifiuti contenenti o contaminate da POP in quantità che corrispondono o superano un limite di concentrazione indicato nell’allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021;
g)
rifiuti pericolosi non classificati sotto una voce specifica dell’allegato V del presente regolamento o nell’elenco dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE;
h)
miscele di rifiuti pericolosi e miscele di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi non classificati sotto una voce specifica dell’allegato V del presente regolamento o nell’elenco dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE;
i)
rifiuti che il paese di destinazione ha notificato come rifiuti pericolosi ai sensi dell’ della convenzione di Basilea;
j)
rifiuti la cui importazione è stata vietata dal paese di destinazione;
k)
rifiuti per i quali l’autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto come disposto all’;
2. Il paragrafo 1 del presente articolo non si applica ai rifiuti soggetti all’obbligo di ripresa a norma dell’ o 25.
3. In casi eccezionali gli Stati membri possono disporre, sulla base di prove documentali fornite dal notificatore, che un determinato rifiuto pericoloso elencato nell’allegato V del presente regolamento o nell’elenco dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE è escluso dal divieto di esportazione di cui al paragrafo 1, se non presenta alcuna delle caratteristiche di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, tenuto conto dei criteri e dei valori limite nonché dei limiti di concentrazione applicabili per la classificazione dei rifiuti come pericolosi specificati
in
detto allegato. Se la caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova, sia utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.
4. Il fatto che un rifiuto non figuri tra quelli pericolosi dell’allegato V o dell’elenco dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE, o che figuri nell’allegato V, parte 1, elenco B, non osta, in casi eccezionali, a che sia considerato pericoloso e quindi sia soggetto al divieto di esportazione se presenta una delle caratteristiche di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, tenuto conto dei criteri e dei valori limite nonché dei limiti di concentrazione applicabili per la classificazione dei rifiuti come pericolosi, ivi specificati. Se la caratteristica di pericolo di un rifiuto è stata valutata sia mediante una prova sia utilizzando le concentrazioni di sostanze pericolose di cui all’allegato III della direttiva 2008/98/CE, prevalgono i risultati della prova.
5. Nei casi di cui ai paragrafi 3 e 4, l’autorità competente interessata informa la prevista autorità competente di destinazione prima di prendere la decisione di autorizzare le spedizioni pianificate verso tale paese. Gli Stati membri notificano tali casi alla Commissione entro la fine di ogni anno civile. La Commissione trasmette tali informazioni a tutti gli Stati membri, al segretariato della convenzione di Basilea se le informazioni si riferiscono a una voce elencata nella convenzione di Basilea e al segretariato dell’OCSE se le informazioni si riferiscono a una voce elencata nella decisione OCSE. Sulla base delle informazioni fornite, la Commissione può formulare osservazioni e le è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per modificare l’allegato V.
Storico versioni
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