Art. 37
Divieto di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento
In vigore dal 11 apr 2024
Divieto di esportazione di rifiuti destinati allo smaltimento
1. L’esportazione dall’Unione di rifiuti destinati allo smaltimento è vietata.
2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento nei paesi EFTA che sono parti della convenzione di Basilea.
3. In deroga al paragrafo 2, sono vietate le esportazioni di rifiuti destinati allo smaltimento verso un paese EFTA che è parte della convenzione di Basilea:
a)
se il paese EFTA proibisce l’importazione di tali rifiuti;
b)
se non sono soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1;
c)
se l’autorità competente di spedizione ha motivo di ritenere che nel paese di destinazione i rifiuti non saranno gestiti in modo ecologicamente corretto conformemente all’.
4. Il divieto stabilito al paragrafo 1 non si applica ai rifiuti soggetti all’obbligo di ripresa a norma dell’ o 25.
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