Art. 32 · Spedizioni tra una regione ultraperiferica e lo Stato membro di cui fa parte

Art. 32

Spedizioni tra una regione ultraperiferica e lo Stato membro di cui fa parte

In vigore dal 11 apr 2024
Spedizioni tra una regione ultraperiferica e lo Stato membro di cui fa parte In deroga all’, paragrafi 1 e 2, per quanto concerne le spedizioni tra una regione ultraperiferica e lo Stato membro di cui essa fa parte che richiedono il transito attraverso un altro Stato membro, l’autorizzazione tacita da parte dell’autorità competente di transito può essere presunta se non viene sollevata alcuna obiezione entro sette giorni lavorativi dalla data in cui il notificatore è stato informato conformemente all’, paragrafo 12, che la notifica è stata debitamente completata. L’autorizzazione tacita è valida per lo stesso periodo indicato nell’autorizzazione scritta rilasciata dall’autorità competente di destinazione conformemente all’, paragrafo 1.
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