Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 11 apr 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «miscela di rifiuti»: i rifiuti che risultano dalla mescolanza intenzionale o involontaria, affinché non siano più separati, di due o più tipi di rifiuti diversi: a) che sono elencati sotto voci diverse negli allegati III, III A, III B e IV o, se del caso, sotto trattini o sottotrattini diversi di tali voci; o b) che non sono classificati sotto una voce specifica negli allegati III, III A, III B o IV; I rifiuti spediti in una singola spedizione, composta da due o più rifiuti nella quale ciascuno di essi è separato, non costituiscono miscela di rifiuti; 2) «smaltimento intermedio»: le operazioni di smaltimento elencate alle voci D 8, D 9, D 13, D 14 o D 15 dell’allegato I della direttiva 2008/98/CE; 3) «recupero intermedio»: le operazioni di recupero elencate alla voce R-12 o R-13 dell’allegato II della direttiva 2008/98/CE; 4) «gestione ecologicamente corretta»: qualsiasi misura sostenibile diretta a far sì che i rifiuti siano gestiti in modo da garantire la protezione della salute umana, del clima e dell’ambiente contro gli effetti nocivi che possono derivare da tali rifiuti; 5) «destinatario»: la persona fisica o giuridica, posta sotto la giurisdizione nazionale del paese di destinazione, alla quale siano stati spediti i rifiuti a fini di recupero o smaltimento; 6) «notificatore»: a) nel caso di spedizioni provenienti da uno Stato membro, una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione di rifiuti di cui all’, paragrafi 1, 2 o 3, o che fa effettuare o pianifica di far effettuare tale spedizione, a cui spetta l’obbligo della notifica: i) il produttore iniziale di rifiuti; ii) il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti; iii) il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un’unica località notificata; iv) il commerciante o l’intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o v) qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore dei rifiuti; b) nel caso di importazione o transito nel territorio dell’Unione di rifiuti che non provengono da uno Stato membro, una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale del paese di spedizione che effettua o pianifica di effettuare, intenda far effettuare o ha fatto effettuare una spedizione: i) la persona designata dalla legislazione del paese di spedizione; ii) in assenza di una persona designata dalla legislazione del paese di spedizione, il detentore di rifiuti al momento in cui ha avuto luogo l’esportazione; 7) «persona che organizza la spedizione»: una delle seguenti persone fisiche o giuridiche soggette alla giurisdizione nazionale dello Stato membro, che effettua o pianifica di effettuare una spedizione di cui all’, paragrafi 4 e 5, o che fa effettuare o pianifica di effettuare tale spedizione: i) il produttore iniziale di rifiuti; ii) il nuovo produttore di rifiuti che effettua operazioni, prima della spedizione, che comportano una modifica della natura o della composizione dei rifiuti; iii) il raccoglitore che ha formato, riunendo vari piccoli quantitativi di rifiuti dello stesso tipo provenienti da fonti diverse, la spedizione inviata da un’unica località; iv) il commerciante o l’intermediario che agisce per conto di una delle persone di cui ai punti i), ii) o iii); o v) qualora tutte le persone di cui ai punti da i) a iv) siano sconosciute o insolventi, il detentore di rifiuti; 8) «raccoglitore»: la persona fisica o giuridica che effettua la raccolta di rifiuti, quale definita all’, punto 10, della direttiva 2008/98/CE; 9) «autorità competente»: a) nel caso di uno Stato membro, l’organismo designato dallo Stato membro a norma dell’; b) nel caso di un paese terzo che è parte della convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento («convenzione di Basilea»), l’organismo designato dal paese terzo autorità competente ai fini della convenzione di Basilea a norma dell’ della stessa; c) nel caso di un paese non menzionato alle lettere a) e b), l’organismo che è stato designato autorità competente dal paese o dalla regione o, in assenza di tale designazione, l’autorità di regolamentazione del paese o della regione che abbia giurisdizione su una spedizione; 10) «autorità competente di spedizione»: l’autorità competente per la zona dalla quale la spedizione ha inizio o dalla quale è pianificato che la spedizione abbia inizio; 11) «autorità competente di destinazione»: l’autorità competente per la zona verso la quale è effettuata o è pianificata la spedizione, o nella quale i rifiuti sono caricati a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione di alcun paese; 12) «autorità competente di transito»: l’autorità competente per qualsiasi paese, diverso da quello dell’autorità competente di spedizione o dell’autorità competente di destinazione, attraverso il cui territorio è effettuata o è pianificata la spedizione di rifiuti; 13) «paese di spedizione»: il paese dal quale la spedizione ha inizio o dal quale è pianificato che essa abbia inizio; 14) «paese di destinazione»: il paese verso il quale è effettuata o è pianificata la spedizione di rifiuti per il recupero o lo smaltimento al suo interno, o per il carico a bordo prima del recupero o dello smaltimento in una zona non soggetta alla giurisdizione nazionale di alcun paese; 15) «paese di transito»: il paese, diverso dal paese di spedizione o di destinazione, attraverso il cui territorio è effettuata o è pianificata la spedizione di rifiuti; 16) «zona posta sotto la giurisdizione nazionale di un paese»: il territorio o la zona marina al cui interno uno Stato eserciti competenze amministrative e regolamentari conformemente al diritto internazionale in materia di tutela della salute umana o dell’ambiente; 17) «paesi e territori d’oltremare»: i paesi e territori d’oltremare elencati nell’allegato II del TFUE; 18) «ufficio doganale di esportazione»: l’ufficio doganale di esportazione definito all’, punto 16, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (39); 19) «ufficio doganale di uscita»: l’ufficio doganale di uscita determinato conformemente all’articolo 329 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (40); 20) «ufficio doganale di entrata»: l’ufficio doganale di prima entrata definito all’, punto 15, del regolamento delegato (UE) 2015/2446; 21) «importazione»: l’introduzione di rifiuti nell’Unione, escluso il transito nel territorio dell’Unione; 22) «esportazione»: l’uscita di rifiuti dall’Unione, escluso il transito nel territorio dell’Unione; 23) «transito»: la spedizione attraverso uno o più paesi diversi da quello di spedizione o di destinazione; 24) «trasporto di rifiuti»: il trasporto di rifiuti su strada, per ferrovia, per via area, marittima o navigazione interna; 25) «spedizione»: il trasporto, effettuato o pianificato, di rifiuti destinati al recupero o allo smaltimento dalla località in cui il trasporto inizia fino al ricevimento dei rifiuti da parte dell’impianto che effettua lo smaltimento o il recupero nel paese di destinazione: a) tra un paese e un altro paese; b) tra un paese e un paese o territorio d’oltremare o un’altra zona, sotto la protezione del paese; c) tra un paese e una zona geografica che non fa parte di alcun paese in virtù del diritto internazionale; d) tra un paese e l’Antartico; e) da un paese attraverso una delle zone di cui alle lettere da a) a d); f) all’interno di un paese attraverso una delle zone di cui alle lettere da a) a d) e che ha origine e fine nello stesso paese; o g) da una zona geografica non soggetta alla giurisdizione nazionale di alcun paese, verso un paese; 26) «spedizione illegale»: la spedizione effettuata: a) senza notifica alle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; b) senza l’autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; c) con l’autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuta ai sensi del presente regolamento mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; d) in un modo non conforme alle informazioni contenute nel documento di notifica o contenute nel documento di movimento o da fornire nel medesimo, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di notifica o nel documento di movimento; e) in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con il diritto dell’Unione o internazionale; f) in contrasto con l’, paragrafi 1 e 3, o con gli o 52; g) in un modo che, in relazione alle spedizioni di rifiuti di cui all’, paragrafi 4 e 5, non è conforme agli obblighi di cui all’, paragrafi 2, 4, 6 e 10, o alle informazioni contenute o da fornire nel documento di cui all’allegato VII, fatta eccezione per gli errori materiali di minore entità nel documento di cui all’allegato VII; 27) «ispezione»: qualsiasi azione intrapresa da un’autorità al fine di verificare la conformità agli obblighi di cui al presente regolamento; 28) «gerarchia dei rifiuti»: la gerarchia dei rifiuti di cui all’ della direttiva 2008/98/CE; 29) «tragitto»: i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione; 30) «itinerario»: l’itinerario tra la località in cui ha inizio la spedizione nel paese di spedizione, attraverso i punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interessati, fino all’impianto di trattamento nel paese di destinazione. Si applicano inoltre le definizioni di «rifiuto», «rifiuto pericoloso», «produttore di rifiuti», «detentore di rifiuti», «commerciante», «intermediario», «gestione dei rifiuti», «riutilizzo», «trattamento», «recupero», «preparazione per il riutilizzo», «riciclaggio», e «smaltimento» di cui all’, punti 1, 2, da a 9, da 13 a 15, 16, 17 e 19, rispettivamente, della direttiva 2008/98/CE.
Storico versioni

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