Art. 29 · Questioni relative alla classificazione

Art. 29

Questioni relative alla classificazione

In vigore dal 11 apr 2024
Questioni relative alla classificazione 1.   Nel decidere se considerare rifiuto un oggetto o una sostanza risultante da un processo di produzione il cui scopo primario non è la produzione dell’oggetto o della sostanza, gli Stati membri applicano l’ della direttiva 2008/98/CE. Nel decidere se bisogna considerare rifiuti che hanno cessato di essere tali quelli sottoposti a un’operazione di riciclaggio o altra operazione di recupero, gli Stati membri applicano l’ della direttiva 2008/98/CE. Nel decidere se considerare bene usato e non rifiuto un oggetto o una sostanza, gli Stati membri provvedono affinché siano soddisfatte almeno le condizioni seguenti: a) è certo che l’oggetto o la sostanza saranno ulteriormente utilizzati o riutilizzati; b) l’oggetto o la sostanza può svolgere la funzione prevista senza pretrattamento significativo; c) se del caso, l’oggetto o la sostanza è sottoposto a prove per garantirne la piena funzionalità; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia l’oggetto o la sostanza soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione dell’ambiente e della salute, e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana; e) l’oggetto o la sostanza è adeguatamente conservato e protetto contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano fatti salvi l’, paragrafo 2, e l’allegato VI della direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43), nonché l’, paragrafo 2, e l’allegato XIV del regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio (44). 2.   Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione di un oggetto o una sostanza come rifiuto o meno, tenendo conto delle disposizioni del paragrafo 1 e delle condizioni o decisioni adottate a livello dell’Unione o dagli Stati membri a norma dell’ o 6 della direttiva 2008/98/CE, l’oggetto o la sostanza è trattato/a come rifiuto ai fini della spedizione. Ciò avviene fatto salvo il diritto del paese di destinazione di trattare i materiali spediti, dopo il loro arrivo, conformemente alla legislazione nazionale, allorché tale legislazione è conforme al diritto dell’Unione o internazionale. 3.   La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di stabilire criteri dettagliati per l’applicazione uniforme delle condizioni di cui al paragrafo 1, terzo comma, a sostanze od oggetti specifici per i quali la distinzione tra beni usati e rifiuti è di particolare importanza per l’esportazione di rifiuti dall’Unione. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 4.   Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione di un rifiuto destinato al recupero come rifiuto che figura negli allegati III, III A, III B o IV oppure che non figura in nessuno di tali allegati, la spedizione del rifiuto è soggetta all’, paragrafo 2. 5.   Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione dell’operazione di trattamento dei rifiuti come operazione di recupero o di smaltimento, si applicano le disposizioni del presente regolamento in materia di smaltimento. 6.   Al fine di facilitare la classificazione armonizzata dei rifiuti che figurano negli allegati III, III A, III B o IV nell’Unione, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di integrare il presente regolamento stabilendo criteri, quali le soglie di contaminazione, sulla base dei quali determinati rifiuti sono classificati negli allegati III, III A, III B o IV. 7.   Se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione dell’operazione di trattamento dei rifiuti come operazione intermedia o non intermedia, si applicano le disposizioni del presente regolamento in materia di operazioni intermedie.
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