Art. 26
Spese per la ripresa in caso di spedizione illegale
In vigore dal 11 apr 2024
Spese per la ripresa in caso di spedizione illegale
1. Le spese risultanti dalla ripresa o dal recupero o dallo smaltimento in modo alternativo di rifiuti provenienti da una spedizione illegale, comprese le spese di trasporto dei rifiuti, recupero o smaltimento, in applicazione dell’, paragrafo 2 o 3, e, dal giorno in cui l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione è illegale, le spese di deposito di cui all’, paragrafo 12, sono poste a carico:
a)
del notificatore o di una persona considerata il notificatore di cui all’, paragrafo 2, lettera a); o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c); o, se non è stata presentata alcuna notifica, conformemente alla lettera b);
b)
della persona considerata il notificatore, di cui all’, paragrafo 2, lettera b), o di altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c);
c)
dell’autorità competente di spedizione.
2. Le spese risultanti dal recupero o dallo smaltimento in applicazione dell’, paragrafo 8, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito in applicazione dell’, paragrafo 12, sono poste a carico del destinatario; o, se ciò è irrealizzabile, dell’autorità competente di destinazione.
3. Le spese risultanti dal recupero o dallo smaltimento in applicazione dell’, paragrafo 10, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito in applicazione dell’, paragrafo 12, sono poste a carico:
a)
del notificatore o della persona considerata il notificatore secondo l’, paragrafo 2, lettera b), o dell’, paragrafo 6 o 7, o del destinatario, o di entrambi, in funzione della decisione presa dalle autorità competenti interessate; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera b);
b)
delle altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso o, se anche ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c);
c)
delle autorità competenti di spedizione e destinazione.
4. Nei casi in cui sia stata presentata una notifica e il notificatore non adempia alle proprie responsabilità per le spese addebitate, prima di addebitare le spese a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 a una persona diversa rispettivamente dal notificatore o dal destinatario, è utilizzata la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente di cui all’. Se le spese superano l’importo della copertura della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente, le spese sono addebitate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3.
5. Se una spedizione di rifiuti di cui all’, paragrafo 4 o 5, è considerata illegale, il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alla persona che organizza la spedizione e alle autorità competenti interessate.
6. Il presente articolo si applica lasciando impregiudicato il diritto dell’Unione e nazionale in materia di responsabilità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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