Art. 26 · Spese per la ripresa in caso di spedizione illegale

Art. 26

Spese per la ripresa in caso di spedizione illegale

In vigore dal 11 apr 2024
Spese per la ripresa in caso di spedizione illegale 1.   Le spese risultanti dalla ripresa o dal recupero o dallo smaltimento in modo alternativo di rifiuti provenienti da una spedizione illegale, comprese le spese di trasporto dei rifiuti, recupero o smaltimento, in applicazione dell’, paragrafo 2 o 3, e, dal giorno in cui l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione è illegale, le spese di deposito di cui all’, paragrafo 12, sono poste a carico: a) del notificatore o di una persona considerata il notificatore di cui all’, paragrafo 2, lettera a); o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c); o, se non è stata presentata alcuna notifica, conformemente alla lettera b); b) della persona considerata il notificatore, di cui all’, paragrafo 2, lettera b), o di altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c); c) dell’autorità competente di spedizione. 2.   Le spese risultanti dal recupero o dallo smaltimento in applicazione dell’, paragrafo 8, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito in applicazione dell’, paragrafo 12, sono poste a carico del destinatario; o, se ciò è irrealizzabile, dell’autorità competente di destinazione. 3.   Le spese risultanti dal recupero o dallo smaltimento in applicazione dell’, paragrafo 10, comprese le eventuali spese di trasporto e di deposito in applicazione dell’, paragrafo 12, sono poste a carico: a) del notificatore o della persona considerata il notificatore secondo l’, paragrafo 2, lettera b), o dell’, paragrafo 6 o 7, o del destinatario, o di entrambi, in funzione della decisione presa dalle autorità competenti interessate; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera b); b) delle altre persone fisiche o giuridiche secondo il caso o, se anche ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c); c) delle autorità competenti di spedizione e destinazione. 4.   Nei casi in cui sia stata presentata una notifica e il notificatore non adempia alle proprie responsabilità per le spese addebitate, prima di addebitare le spese a norma dei paragrafi 1, 2 o 3 a una persona diversa rispettivamente dal notificatore o dal destinatario, è utilizzata la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente di cui all’. Se le spese superano l’importo della copertura della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente, le spese sono addebitate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3. 5.   Se una spedizione di rifiuti di cui all’, paragrafo 4 o 5, è considerata illegale, il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alla persona che organizza la spedizione e alle autorità competenti interessate. 6.   Il presente articolo si applica lasciando impregiudicato il diritto dell’Unione e nazionale in materia di responsabilità.
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