Art. 25 · Ripresa in caso di spedizione illegale

Art. 25

Ripresa in caso di spedizione illegale

In vigore dal 11 apr 2024
Ripresa in caso di spedizione illegale 1.   Se un’autorità competente individua una spedizione da essa ritenuta illegale ne informa immediatamente le altre autorità competenti interessate. 2.   Se la responsabilità per la spedizione illegale può essere imputata al notificatore, l’autorità competente di spedizione provvede affinché i rifiuti in questione siano ripresi: a) dal notificatore o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7, affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c) del presente paragrafo; o, se non è stata presentata alcuna notifica, conformemente alla lettera b) del presente paragrafo; b) da una persona considerata il notificatore a norma dell’, punto 6), o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7 affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero, o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera c) del presente paragrafo; c) dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto affinché ne organizzi lo smaltimento o il recupero; 3.   L’obbligo di ripresa di cui al paragrafo 2 non si applica se le autorità competenti di spedizione, transito e destinazione interessate e, se del caso, il notificatore o la persona considerata il notificatore concordano e hanno accertato che i rifiuti possano essere: a) recuperati o smaltiti in modo alternativo nel paese di destinazione, transito o spedizione dal notificatore o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7, o, se ciò è irrealizzabile, dalla stessa autorità competente di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera b); b) recuperati o smaltiti in modo alternativo in un altro paese dal notificatore o, se del caso, da una persona considerata il notificatore a norma del paragrafo 6 o 7 o, se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente stessa di spedizione o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, a condizione che tutte le autorità competenti interessate siano d’accordo. In caso di esportazione o importazione, il recupero o lo smaltimento in un modo alternativo concordato a norma del primo comma ha luogo solo se la ripresa in conformità del paragrafo 2 è irrealizzabile. 4.   In caso di recupero o smaltimento in modo alternativo di cui al paragrafo 3, il notificatore o, se del caso, la persona considerata il notificatore a norma dei paragrafi 6 o 7 o, se ciò è irrealizzabile, l’autorità competente di spedizione o la persona fisica o giuridica che agisce per suo conto, provvede affinché i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto, conformemente all’. 5.   L’obbligo di ripresa, recupero o smaltimento di cui ai paragrafi 2 e 3 è assolto entro 30 giorni, o entro il termine eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate, successivamente alla data in cui l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di destinazione o transito della spedizione illegale e informata dei relativi motivi. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di destinazione o transito, tra l’altro, da altre autorità competenti. In caso di ripresa di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate non convengano che è sufficiente una richiesta debitamente motivata dell’autorità competente di spedizione iniziale. Se è richiesta una nuova notifica, questa è trasmessa dalla persona o autorità determinata conformemente al paragrafo 2. Le autorità competenti non sollevano obiezioni né si oppongono alla reintroduzione di rifiuti oggetto di una spedizione illecita. In caso di recupero o smaltimento in un modo alternativo di cui al paragrafo 3, effettuato al di fuori del paese in cui è stata scoperta la spedizione illecita, l’autorità o la persona elencata in tale paragrafo trasmette una nuova notifica secondo l’ordine ivi indicato. Le autorità competenti interessate cooperano, se necessario, per garantire che i rifiuti siano ripresi, recuperati o smaltiti nel modo alternativo di cui ai paragrafi 2 e 3. 6.   Se il notificatore di cui all’, punto 6, lettera a), punto iv), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo o all’, il produttore iniziale dei rifiuti, il nuovo produttore o il raccoglitore di rifiuti di cui rispettivamente all’, punto 6, lettera a), punti i), ii) o iii), che ha autorizzato il commerciante o l’intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa. 7.   Se il notificatore di cui all’, punto 6, lettera a), punti i), ii), iii), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo o all’, il detentore di rifiuti di cui all’, punto 6, lettera a), punto v), è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa. 8.   Se la responsabilità per la spedizione illegale può essere imputata al destinatario, l’autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti siano recuperati o smaltiti in modo ecologicamente corretto dai soggetti seguenti: a) dal destinatario; o, se ciò è irrealizzabile, conformemente alla lettera b); b) dall’autorità competente stessa o da una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto. L’obbligo di recupero o smaltimento di cui al primo comma è assolto entro 30 giorni, o entro il termine eventualmente concordato dalle autorità competenti interessate, successivamente alla data in cui l’autorità competente di destinazione viene a conoscenza o è avvisata dalle autorità competenti di spedizione o transito della spedizione illegale e informata dei relativi motivi. Questo avviso può risultare dalle informazioni trasmesse alle autorità competenti di spedizione o di transito, tra l’altro, da altre autorità competenti. Le autorità competenti interessate cooperano, nella misura necessaria, per il recupero o lo smaltimento dei rifiuti conformemente al presente paragrafo. 9.   Se non è richiesta una nuova notifica è compilato un nuovo documento di movimento a norma dell’ o 16, dalla persona responsabile della ripresa, o se ciò è irrealizzabile, dall’autorità competente di spedizione iniziale. Se l’autorità competente di spedizione iniziale che effettua la ripresa in conformità al paragrafo 2, lettera c), trasmette una nuova notifica non è richiesta una nuova garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente. 10.   Nei casi in cui la responsabilità della spedizione illegale non possa essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti interessate cooperano per assicurare che i rifiuti siano recuperati o smaltiti. 11.   Se è rilevata una spedizione illegale dopo un’operazione intermedia di recupero o un’operazione intermedia di smaltimento di cui all’, paragrafo 6, l’obbligo del paese di spedizione di riprendere i rifiuti o di organizzare il recupero o lo smaltimento in un modo alternativo cessa quando l’impianto rilascia il certificato di cui all’, paragrafo 4. Se l’impianto rilascia un certificato di recupero o smaltimento per cui la spedizione risulta illegale, con conseguente svincolo della garanzia finanziaria o dell’assicurazione equivalente, si applicano il paragrafo 8 del presente articolo e l’, paragrafo 2. 12.   Se nello Stato membro è rilevata la presenza di rifiuti provenienti da una spedizione illegale, spetta all’autorità competente avente giurisdizione sul territorio nel quale i rifiuti sono stati rilevati assicurare che sono adottate le disposizioni necessarie per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione, del loro recupero non intermedio o del loro smaltimento non intermedio in modo alternativo. 13.   Gli ed eventuali divieti di esportazione previsti in un atto delegato di cui all’, paragrafo 4, non si applicano se le spedizioni illegali sono reintrodotte nel paese di spedizione e questo è un paese cui si applicano i divieti di cui a tali disposizioni. 14.   Se una spedizione di rifiuti di cui all’, paragrafo 4 o 5, è considerata una spedizione illegale, il presente articolo si applica, mutatis mutandis, alla persona che organizza la spedizione e alle autorità competenti interessate. 15.   Il presente articolo lascia impregiudicati il diritto dell’Unione e nazionale in materia di responsabilità.
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