Art. 23 · Ripresa quando una spedizione soggetta agli obblighi generali di informazione non può essere portata a termine come previsto

Art. 23

Ripresa quando una spedizione soggetta agli obblighi generali di informazione non può essere portata a termine come previsto

In vigore dal 11 apr 2024
Ripresa quando una spedizione soggetta agli obblighi generali di informazione non può essere portata a termine come previsto 1.   Qualora una spedizione di rifiuti di cui all’, paragrafi 4 o 5, o il suo recupero, non possa essere portata a termine come previsto, conformemente al documento di cui all’allegato VII o nel contratto di cui all’, paragrafo 10, e qualora non si tratti di una spedizione illegale, la persona che ha organizzato la spedizione a norma dell’ ne dà immediatamente informazione all’autorità competente. In tal caso, la persona che organizza la spedizione o il destinatario, conformemente agli obblighi previsti dal contratto di cui all’, paragrafo 10, riporta i rifiuti nel paese di spedizione o ne assicura il recupero in modo alternativo nel paese di destinazione o altrove e provvede, se necessario, affinché siano prese disposizioni per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro restituzione o del loro recupero non intermedio o smaltimento non intermedio in modo alternativo. La ripresa o il recupero dei rifiuti in modo alternativo ha luogo entro 90 giorni, o entro qualsiasi altro termine concordato tra le autorità competenti interessate, dopo la data in cui la persona che organizza la spedizione ha informato l’autorità competente di spedizione conformemente al primo comma. 2.   In caso di soluzioni alternative di cui al paragrafo 1, la persona che organizza la spedizione o il destinatario, a seconda dei casi, garantisce che i rifiuti in questione siano gestiti in modo ecologicamente corretto e conforme all’. 3.   In caso di ripresa o di soluzioni alternative al di fuori del paese di destinazione iniziale, come previsto al paragrafo 1, il documento di cui all’allegato VII è completato e presentato dalla persona che ha inizialmente organizzato la spedizione conformemente all’. Se la spedizione a fini di ripresa o destinata a soluzioni alternative è soggetta all’, paragrafo 1, 2, o 3 si applica, mutatis mutandis, l’. 4.   Se l’autorità competente di spedizione viene a conoscenza del fatto che una spedizione di rifiuti di cui all’, paragrafo 4 o 5, o il suo recupero, non è stata portata a termine come previsto e che non sono stati rispettati gli obblighi di riprendere i rifiuti o di organizzarne il recupero alternativo a norma del paragrafo 1, l’autorità competente di spedizione adotta tutte le misure necessarie affinché la persona che ha organizzato la spedizione riprenda i rifiuti o ne organizzi il recupero in modo alternativo e assicuri, se necessario, che siano prese disposizioni per il deposito sicuro dei rifiuti in attesa della loro reintroduzione o del loro recupero non intermedio o smaltimento non intermedio in modo alternativo. Qualora per la persona che ha organizzato la spedizione sia irrealizzabile adempiere agli obblighi di ripresa, tali obblighi sono adempiuti da una persona considerata la persona che organizza la spedizione in conformità dei paragrafi 5 o 6, se del caso. 5.   Se la persona che organizza la spedizione di cui all’, punto 7, punto iv), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo e all’, il produttore iniziale dei rifiuti, il nuovo produttore o il raccoglitore di rifiuti di cui rispettivamente all’, punto 7, punti i), ii) o iii) che ha autorizzato il commerciante o l’intermediario ad agire per suo conto è considerato il notificatore ai fini dei suddetti obblighi di ripresa. 6.   Se la persona che organizza la spedizione di cui all’, punto 7, punto i), ii), iii), non ottempera a uno degli obblighi di ripresa di cui al presente articolo o all’, il detentore di rifiuti di cui all’, punto 7, punto v), è considerato la persona che organizza la spedizione ai fini di tali obblighi di ripresa. 7.   Qualora sia irrealizzabile per la persona che organizza la spedizione o per una persona considerata responsabile ai sensi dei paragrafi 5 o 6 adempiere gli obblighi di ripresa di cui al paragrafo 4, l’autorità competente di spedizione o una persona fisica o giuridica che agisce per suo conto è considerata responsabile degli obblighi ai sensi del presente articolo.
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