Art. 20
Conservazione dei documenti e delle informazioni
In vigore dal 11 apr 2024
Conservazione dei documenti e delle informazioni
1. Le autorità competenti, il notificatore, il destinatario e l’impianto che riceve i rifiuti conservano nell’Unione tutte le informazioni e tutti i documenti presentati o scambiati in relazione alle spedizioni notificate per almeno cinque anni dalla data in cui è stato fornito un certificato a norma dell’, paragrafo 4, o dell’, paragrafo 6.
In caso di notifiche generali in conformità dell’, l’obbligo di cui al primo comma si applica a partire dalla data in cui è stato fornito l’ultimo certificato ai sensi dell’, paragrafo 4, o dell’, paragrafo 6.
2. Le informazioni fornite a norma dell’ sono conservate nell’Unione dalla persona che organizza la spedizione, dal destinatario e dall’impianto che riceve i rifiuti per almeno cinque anni dalla data in cui è stato fornito un certificato ai sensi dell’, paragrafo 9.
3. Le autorità competenti conservano nell’Unione tutte le informazioni e tutti i documenti presentati o scambiati in relazione alle spedizioni illegali per almeno cinque anni dalla data di completamento della ripresa oppure del recupero o dello smaltimento alternativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1157:oj#art-20