Art. 20 · Conservazione dei documenti e delle informazioni

Art. 20

Conservazione dei documenti e delle informazioni

In vigore dal 11 apr 2024
Conservazione dei documenti e delle informazioni 1.   Le autorità competenti, il notificatore, il destinatario e l’impianto che riceve i rifiuti conservano nell’Unione tutte le informazioni e tutti i documenti presentati o scambiati in relazione alle spedizioni notificate per almeno cinque anni dalla data in cui è stato fornito un certificato a norma dell’, paragrafo 4, o dell’, paragrafo 6. In caso di notifiche generali in conformità dell’, l’obbligo di cui al primo comma si applica a partire dalla data in cui è stato fornito l’ultimo certificato ai sensi dell’, paragrafo 4, o dell’, paragrafo 6. 2.   Le informazioni fornite a norma dell’ sono conservate nell’Unione dalla persona che organizza la spedizione, dal destinatario e dall’impianto che riceve i rifiuti per almeno cinque anni dalla data in cui è stato fornito un certificato ai sensi dell’, paragrafo 9. 3.   Le autorità competenti conservano nell’Unione tutte le informazioni e tutti i documenti presentati o scambiati in relazione alle spedizioni illegali per almeno cinque anni dalla data di completamento della ripresa oppure del recupero o dello smaltimento alternativo.
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