Art. 17 · Modifiche apportate dopo il rilascio dell’autorizzazione

Art. 17

Modifiche apportate dopo il rilascio dell’autorizzazione

In vigore dal 11 apr 2024
Modifiche apportate dopo il rilascio dell’autorizzazione 1.   Se intervengono modifiche essenziali delle modalità o condizioni dell’autorizzazione, il notificatore ne informa le autorità competenti interessate e il destinatario, se possibile prima che abbia inizio una spedizione. Per modifiche essenziali si intendono, tra l’altro, le modifiche rispetto a quelle indicate nella notifica del quantitativo di rifiuti, del tragitto, compresi eventuali tragitti alternativi, della data o delle date di spedizione o del vettore o dei vettori, o modifiche della durata della spedizione dovute a circostanze impreviste che si verificano dopo l’inizio della spedizione, che ne determinano il superamento del periodo di validità. 2.   Nel caso di una modifica essenziale di cui al paragrafo 1, è trasmessa una nuova notifica, a meno che le autorità competenti interessate ritengano che non sia necessaria una nuova notifica e ne informino il notificatore. Le autorità competenti informano il notificatore quanto prima e comunque entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1. Una spedizione prevista non ha luogo prima che il notificatore sia stato informato dalle autorità competenti interessate. Se una spedizione è già iniziata, il notificatore provvede affinché la sua consegna sia interrotta non appena possibile fino a quando le autorità competenti interessate non gli avranno comunicato se è necessaria una nuova notifica. 3.   Se le modifiche essenziali di cui al paragrafo 1 coinvolgono autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica iniziale è trasmessa una nuova notifica.
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