Art. 12 · Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero

Art. 12

Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero

In vigore dal 11 apr 2024
Obiezioni alle spedizioni di rifiuti destinati al recupero 1.   In caso di notifica della spedizione di rifiuti destinati al recupero a norma dell’, le autorità competenti di destinazione e spedizione possono, entro il termine di 30 giorni di cui all’, paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate fondate su uno o più dei motivi seguenti: a) la spedizione o il recupero non è conforme alla direttiva 2008/98/CE; b) i rifiuti in questione non saranno trattati conformemente ai piani di gestione dei rifiuti o ai programmi di prevenzione dei rifiuti redatti, rispettivamente, dai paesi di spedizione o di destinazione in applicazione degli della direttiva 2008/98/CE; c) la spedizione o il recupero non è conforme alla normativa nazionale relativo alla protezione dell’ambiente, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla tutela della salute pubblica per quanto riguarda le azioni intraprese nel paese dell’autorità competente che solleva obiezioni; d) la spedizione o il recupero non è conforme alla normativa nazionale del paese di spedizione relativo al recupero dei rifiuti e al recupero o allo smaltimento dei rifiuti residui prodotti attraverso il recupero dei rifiuti in questione, anche quando la spedizione riguarda rifiuti destinati al recupero in un impianto avente norme tecniche di trattamento meno severe per tali particolari rifiuti rispetto a quelle del paese di spedizione, tenendo conto dell’esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, fatto salvo il caso in cui: i) esista una corrispondente normativa dell’Unione, in particolare in materia di rifiuti, e siano state introdotte, nel diritto nazionale che ha attuato tali atti, prescrizioni almeno rigorose quanto quelle previste da tale normativa dell’Unione; ii) il recupero e il recupero o smaltimento dei rifiuti residui prodotti attraverso il recupero dei rifiuti in questione nel paese di destinazione sia effettuato con modalità considerate equivalenti a quelle previste dalla normativa nazionale del paese di spedizione; iii) la normativa nazionale del paese di spedizione, diverso da quello di cui al punto i), non è stato notificato conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), ove prescritto dalla medesima direttiva; e) è necessario per lo Stato membro, al fine di proteggere la propria rete di gestione dei rifiuti, limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati a operazioni di recupero diverse dal riciclaggio e dalla preparazione per il riutilizzo qualora sia previsto, sulla base delle informazioni disponibili, che tali spedizioni comportino la necessità di smaltire o trattare i rifiuti domestici in modo non conforme ai propri piani di gestione dei rifiuti; f) le autorità competenti interessate non hanno informazioni circa il fatto che il notificatore o il destinatario abbia subito condanne per aver effettuato una spedizione illegale o qualsiasi altro atto illecito in relazione alla protezione dell’ambiente o della salute umana nei 5 anni precedenti la presentazione della notifica; g) le autorità competenti interessate non hanno informazioni circa il fatto che il notificatore o l’impianto, nei 5 anni precedenti la presentazione della notifica, si sia reso ripetutamente responsabile della violazione degli in occasione di precedenti spedizioni; h) la spedizione o il recupero è in contrasto con gli obblighi risultanti dalle convenzioni internazionali concluse dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati o dall’Unione; i) il rapporto tra i rifiuti recuperabili e non recuperabili, il valore stimato dei materiali destinati al recupero finale o le spese del recupero e le spese dello smaltimento della frazione non recuperabile dei rifiuti non giustificano il recupero sul piano economico o ambientale; j) i rifiuti sono destinati allo smaltimento e non al recupero; k) i rifiuti non saranno trattati conformemente alle norme tecniche giuridicamente vincolanti stabilite negli atti legislativi dell’Unione a protezione dell’ambiente in relazione alle operazioni di recupero o agli obblighi di recupero o riciclaggio stabiliti negli atti legislativi dell’Unione, oppure i rifiuti saranno trattati presso un impianto che rientra nel campo d’applicazione della direttiva 2010/75/UE ma che non applica le migliori tecniche disponibili quali definite all’, paragrafo 10, di tale direttiva. 2.   Le autorità competenti di transito possono, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, sollevare obiezioni motivate rispetto alla spedizione di rifiuti destinati al recupero. Tali obiezioni sono fondate esclusivamente sui motivi di cui al paragrafo 1, lettere c), f), g) e h). 3.   Se le autorità competenti, entro il termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, ritengono che i problemi che hanno suscitato le loro obiezioni non sussistono più, ne informano immediatamente il notificatore. 4.   Se i problemi che hanno suscitato le obiezioni non sono risolti nel termine di 30 giorni di cui al paragrafo 1, la notifica della spedizione di rifiuti destinati al recupero non è più valida. Qualora il notificatore intenda comunque effettuare la spedizione, è necessaria una nuova notifica, a meno che tutte le autorità competenti interessate e il notificatore non concordino una diversa soluzione. 5.   Le obiezioni sollevate dalle autorità competenti sulla base dei motivi di cui al paragrafo 1, lettere d) ed e), del presente articolo, e i motivi di tali obiezioni sono comunicati alla Commissione in conformità dell’. 6.   In conformità dell’, paragrafo 2, le autorità competenti informano il notificatore dei motivi delle loro obiezioni a una spedizione. 7.   Gli Stati membri di spedizione informano la Commissione e gli altri Stati membri della normativa nazionale sulla quale si possono basare le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera d), e specificano a quali rifiuti e operazioni di recupero nonché operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti residui prodotti attraverso il recupero dei rifiuti in questione si applicano, prima che tale normativa nazionale sia invocata come motivo per sollevare obiezioni motivate. Gli Stati membri di destinazione informano la Commissione e gli altri Stati membri delle decisioni o normative nazionali sulle quali si possono basare le obiezioni sollevate dalle autorità competenti a norma del paragrafo 1, lettera e), e specificano a quali rifiuti e operazioni di recupero si applicano, prima che tali decisioni o normative nazionali siano invocate come motivi per sollevare obiezioni motivate.
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