Art. 10
Condizioni per l’autorizzazione alla spedizione
In vigore dal 11 apr 2024
Condizioni per l’autorizzazione alla spedizione
1. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono, nel termine di 30 giorni di cui all’, paragrafo 1, imporre le condizioni cui è subordinata la loro autorizzazione alla spedizione notificata. Tali condizioni sono debitamente motivate e possono fondarsi su una o più delle condizioni di cui all’ o dei motivi di cui all’.
2. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono inoltre, nel termine di 30 giorni di cui all’, paragrafo 1, fissare le condizioni cui è subordinato il trasporto di rifiuti nel territorio posto sotto la loro giurisdizione nazionale. Tali condizioni non sono più severe di quelle fissate per i trasporti di rifiuti effettuati interamente nel territorio posto sotto la loro giurisdizione nazionale e tengono debitamente conto degli accordi vigenti, in particolare delle pertinenti convenzioni internazionali.
3. Le autorità competenti di spedizione, destinazione e transito possono altresì, nel termine di 30 giorni di cui all’, paragrafo 1, imporre la condizione che l’autorizzazione si considera revocata se la garanzia finanziaria o l’assicurazione equivalente non è applicabile al più tardi al momento della compilazione del documento di movimento a norma dell’, paragrafo 2, come stabilito dall’, paragrafo 3.
4. Le condizioni sono specificate nel documento di notifica, o allegate allo stesso, dall’autorità competente che le stabilisce.
5. L’autorità competente di destinazione può altresì, nel termine di 30 giorni di cui all’, paragrafo 1, imporre la condizione che l’impianto che riceve i rifiuti registri sistematicamente, per il periodo di validità della notifica, i flussi in entrata, in uscita e/o i bilanci dei rifiuti e le connesse operazioni di recupero o smaltimento che figurano nella notifica. Le registrazioni sono firmate da una persona che sia legalmente responsabile dell’impianto e sono presentate all’autorità competente di destinazione entro un mese dal completamento dell’operazione di recupero o di smaltimento notificata.
Storico versioni
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