Art. 86 · Modifiche del regolamento (UE) 2019/1753

Art. 86

Modifiche del regolamento (UE) 2019/1753

In vigore dal 11 apr 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1753 Il regolamento (UE) 2019/1753 è così modificato: 1) all’ è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   In deroga al paragrafo 2, se la richiesta rivolta allo Stato membro di cui al paragrafo 2, lettera a), è presentata da un gruppo di produttori riconosciuto di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), tale richiesta contiene informazioni verificabili relative all’interesse economico della protezione internazionale delle indicazioni geografiche interessate. Sulla base della richiesta di cui al primo comma, lo Stato membro interessato valuta l’interesse economico della protezione internazionale di tali indicazioni geografiche. Qualora detta valutazione accerti tale interesse economico, lo Stato membro chiede alla Commissione di registrare tale indicazione geografica. (*5)  Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.)»;" 2) all’ è inserito il paragrafo seguente: «2 bis.   Per ciascuna denominazione di origine, originaria di uno Stato membro che è parte dell’Accordo di Lisbona, di un prodotto che non rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 ma rientra in quello del regolamento (UE) 2024/1143, lo Stato membro interessato, sulla base di una richiesta di una persona fisica o giuridica di cui all’, paragrafo 2, punto ii), dell’Atto di Ginevra, o di un beneficiario quale definito all’, punto xvii), del medesimo, oppure di propria iniziativa, sceglie di chiedere: a) la registrazione internazionale della denominazione di origine in questione nell’ambito dell’Atto di Ginevra entro 12 mesi dalla data della sua registrazione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, se tale Stato membro ha ratificato l’Atto di Ginevra o aderito al medesimo conformemente all’autorizzazione di cui all’ della decisione (UE) 2019/1754, oppure b) l’annullamento della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale. Per la richiesta di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato notifica alla Commissione la scelta di cui a tale comma entro un mese dalla data di registrazione della denominazione di origine in questione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e, per la richiesta di cui alla lettera b) del medesimo comma, la notifica avviene entro il 14 maggio 2025. Nelle situazioni di cui al primo comma, lettera a), lo Stato membro interessato, in coordinamento con la Commissione, verifica presso l’Ufficio internazionale se vi siano eventuali modifiche da apportare in conformità della norma 7, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione comune ai fini della registrazione nell’ambito dell’Atto di Ginevra. La Commissione autorizza mediante un atto di esecuzione lo Stato membro interessato ad apportare le modifiche necessarie e a notificarle all’Ufficio internazionale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. In caso di rifiuto della richiesta di registrazione ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e una volta esperiti i relativi mezzi di ricorso amministrativi e giudiziari, o se la richiesta di registrazione nell’ambito dell’Atto di Ginevra non è stata presentata, lo Stato membro interessato chiede senza indugio la cancellazione della registrazione della denominazione di origine in questione nel registro internazionale.»
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