Art. 85
Modifiche del regolamento (UE) 2019/787
In vigore dal 11 apr 2024
Modifiche del regolamento (UE) 2019/787
Il regolamento (UE) 2019/787 è così modificato:
1)
all’, i punti 6 e 7 sono abrogati;
2)
gli sono abrogati;
3)
all’ è inserito il paragrafo seguente:
«1 bis. Il disciplinare può includere anche pratiche sostenibili.»;
4)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Documento unico
Il documento unico contiene quanto segue:
a)
gli elementi principali del disciplinare, tra cui il nome da proteggere, la categoria alla quale la bevanda spiritosa appartiene o il termine “bevanda spiritosa”, il metodo di produzione, una descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa, una definizione concisa della zona geografica e, se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all’etichettatura;
b)
la descrizione del legame della bevanda spiritosa con la sua origine geografica di cui all’, punto 4, inclusi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano tale legame.»;
5)
gli articoli da 24 a 33 sono abrogati;
6)
l’ è modificato come segue:
a)
i paragrafi 1, 2 e 3 sono abrogati;
b)
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«La protezione delle indicazioni geografiche ai sensi del presente regolamento non pregiudica le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.»;
7)
gli sono abrogati;
8)
l’ è sostituito dal seguente:
«
Competenze di esecuzione
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione per quanto riguarda:
a)
la forma del disciplinare;
b)
la definizione del formato e della presentazione online del documento unico di cui all’;
c)
l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali.
2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4).
(*4) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).»;"
9)
l’allegato I è così modificato:
a)
è inserito il punto seguente:
«9 bis.
Acquavite di patate
a)
L’acquavite di patate è una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione di tuberi di patata a meno di 94,8 % vol., cosicché il distillato abbia un aroma e un gusto derivanti dalle materie prime utilizzate.
b)
L’acquavite di patate ha un tenore massimo di metanolo di 1 000 g per ettolitro di alcole a 100 % vol.
c)
Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di patate è di 38 % vol.
d)
Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
e)
L’acquavite di patate non è aromatizzata.
f)
L’acquavite di patate può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
g)
L’acquavite di patate può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 10 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.»;
b)
sono inseriti i punti seguenti:
«13 bis.
Acquavite di pane
a)
L’acquavite di pane è una bevanda spiritosa prodotta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione a meno di 86 % vol. di pane fresco, cosicché il distillato abbia un aroma e un gusto derivanti dalle materie prime utilizzate.
b)
Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di pane è di 38 % vol.
c)
Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
d)
L’acquavite di pane non è aromatizzata.
e)
L’acquavite di pane può contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
f)
L’acquavite di pane può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.
13 ter.
Acquavite di linfa di betulla, acquavite di linfa di acero e acquavite di linfa di betulla e acero
a)
L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero sono bevande spiritose prodotte esclusivamente mediante distillazione diretta di mosto ottenuto dalla fermentazione di linfa fresca di acero o betulla o di entrambi a pressione normale con un tenore alcolico inferiore a 88 % vol., cosicché il distillato ottenuto presenti caratteristiche organolettiche derivanti dalla linfa di betulla o di acero oppure di entrambi.
b)
Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di linfa di betulla, dell’acquavite di linfa di acero e dall’acquavite di linfa di betulla e acero è di 38 % vol.
c)
Non deve esservi aggiunta di alcole, diluito o non diluito.
d)
L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero non sono aromatizzate.
e)
L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero possono contenere caramello aggiunto solo per adeguare il colore.
f)
L’acquavite di linfa di betulla, l’acquavite di linfa di acero e l’acquavite di linfa di betulla e acero possono essere edulcorate per arrotondarne il sapore finale. Tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:1143:oj#art-85