Art. 84
Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013
In vigore dal 11 apr 2024
Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013
Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:
1)
all’, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
“indicazione geografica”, un nome, compreso un nome usato tradizionalmente, che identifica un prodotto di cui all’, paragrafo 1:
i)
le cui qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche sono attribuibili alla sua origine geografica;
ii)
originario di un luogo, di una regione o di un paese determinati;
iii)
ottenuto con uve che provengono per almeno l’85 % esclusivamente da tale zona geografica;
iv)
la cui produzione avviene in detta zona geografica; e
v)
ottenuto da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.»;
2)
gli sono sostituiti dai seguenti:
«
Disciplinare
1. Il disciplinare permette agli interessati di verificare le condizioni di produzione relative alla denominazione di origine o all’indicazione geografica. Il disciplinare comprende i seguenti elementi:
a)
il nome di cui è chiesta la protezione;
b)
le categorie dei prodotti vitivinicoli;
c)
il tipo di indicazione geografica che può essere una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta;
d)
una descrizione del vino o dei vini:
i)
per quanto riguarda una denominazione di origine, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e organolettiche;
ii)
per quanto riguarda una indicazione geografica, la descrizione delle principali caratteristiche analitiche e la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
e)
se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
f)
la definizione della zona geografica delimitata riguardo al legame di cui alla lettera i) del presente paragrafo;
g)
le rese massime per ettaro;
h)
un’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
i)
gli elementi che evidenziano il legame di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i), oppure, secondo i casi, alla lettera b), punto i):
i)
per quanto riguarda una denominazione di origine protetta, il legame fra la qualità o le caratteristiche del prodotto e l’ambiente geografico di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i); i dettagli riguardanti i fattori umani dell’ambiente geografico possono, se del caso, limitarsi a una descrizione del suolo, del materiale vegetale e della gestione del paesaggio, delle pratiche di coltivazione o di qualunque altro contributo umano volto al mantenimento dei fattori naturali dell’ambiente geografico di cui a tale punto;
ii)
per quanto riguarda un’indicazione geografica protetta, il legame fra qualità, reputazione o altre caratteristiche specifiche del prodotto e l’origine geografica di cui all’, paragrafo 1, lettera b), punto i);
j)
altre condizioni applicabili ove previsto dallo Stato membro o, se del caso, da un gruppo di produttori riconosciuto, purché tali condizioni siano oggettive, non discriminatorie e compatibili con il diritto dell’Unione e nazionale.
2. Il disciplinare può contenere pratiche sostenibili in conformità dell’ del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).
3. Se il vino o i vini possono essere parzialmente dealcolizzati, il disciplinare contiene anche una descrizione del vino o dei vini parzialmente dealcolizzati conformemente al paragrafo 1, lettera d), mutatis mutandise, se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate per produrre il vino o i vini parzialmente dealcolizzati, nonché le relative restrizioni applicabili a detta produzione.
Documento unico
1. Il documento unico contiene quanto segue:
a)
il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica;
b)
lo Stato membro o il paese terzo al quale appartiene la zona delimitata;
c)
il tipo di indicazione geografica;
d)
una descrizione del vino o dei vini;
e)
le categorie dei prodotti vitivinicoli;
f)
le rese massime per ettaro;
g)
l’indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti;
h)
una definizione concisa della zona geografica delimitata;
i)
una descrizione del legame di cui all’, paragrafo 1, lettera i),
j)
se del caso, le pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini nonché le relative restrizioni applicabili a detta elaborazione;
k)
se del caso, le norme specifiche applicabili al confezionamento e all’etichettatura e tutti gli altri pertinenti requisiti essenziali.
2. Ove la domanda riguardi categorie diverse di prodotti vitivinicoli, gli elementi che evidenziano il legame di cui all’, paragrafo 1, lettera i), sono dimostrati per ciascuna categoria di prodotto vitivinicolo interessato.
(*1) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj.)»;"
3)
gli articoli da 96 a 99 sono abrogati;
4)
all’articolo 100, i paragrafi 1 e 2 sono abrogati;
5)
gli articoli 101 e 102 sono abrogati;
6)
l’articolo 103 è sostituito dal seguente:
«Articolo 103
Protezione
Le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette di cui al presente regolamento sono protette conformemente agli articoli da 26 a31, e agli del regolamento (UE) 2024/1143.»;
7)
gli articoli da 104 a 106 sono abrogati;
8)
all’articolo 107, i paragrafi 2, 3 e 4 sono abrogati;
9)
l’articolo 110 è sostituito dal seguente:
«Articolo 110
Competenze di esecuzione
1. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:
a)
la forma del disciplinare;
b)
la definizione del formato e della presentazione online del documento unico di cui all’;
c)
l’esclusione o l’anonimizzazione di dati personali.
2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143.»;
10)
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 113 bis
Relazione con le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
1. La registrazione di una menzione tradizionale il cui utilizzo violerebbe l’ del regolamento (UE) 2024/1143 è respinta se la domanda di registrazione della menzione tradizionale è presentata dopo la data di presentazione alla Commissione della domanda di registrazione della denominazione di origine o dell’indicazione geografica.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione, dichiara la non validità e la cancellazione dal registro di cui all’ del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione (*2) delle menzioni tradizionali registrate in violazione del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2.
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione, del 17 ottobre 2018, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonché l’uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli (GU L 9 dell’11.1.2019, pag. 46).»;"
11)
nella parte II, titolo II, capo I, sezione 2, la sottosezione 4 è sostituita dalla seguente:
«Sottosezione 4
Controlli per verificare il rispetto del disciplinare in relazione alle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche e per verificare la conformità alla definizione e alle condizioni d’uso delle menzioni tradizionali, nonché per l’applicazione delle condizioni d’uso delle menzioni tradizionali
Articolo 116 bis
Controlli
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l’uso illegale delle menzioni tradizionali protette di cui al presente regolamento.
2. Gli Stati membri designano l’autorità competente per la verifica del rispetto dei disciplinari in relazione alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche e per la verifica della conformità alla definizione e alle condizioni d’uso delle menzioni tradizionali, nonché per l’applicazione delle condizioni d’uso delle menzioni tradizionali. A tal fine si applicano l’, paragrafi 2 e 4, e l’, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).
3. All’interno dell’Unione, l’autorità competente di cui al paragrafo 2 del presente articolo o uno o più organismi delegati come definiti all’, punto 5, del regolamento (UE) 2017/625 che operano come organismi di certificazione dei prodotti conformemente ai criteri stabiliti nel titolo II, capo III, di tale regolamento, verifica annualmente il rispetto del disciplinare durante la produzione e durante o dopo il condizionamento del vino e verifica la conformità alla definizione prevista all’articolo 112 del presente regolamento e, se del caso, alle condizioni d’uso della menzione tradizionale, di cui all’articolo 115, paragrafo 3, del presente regolamento.
Ciascun operatore che intenda partecipare ad attività previste dal disciplinare di un prodotto designato da una denominazione di origine o un’indicazione geografica ne dà notifica all’autorità competente o agli organismi delegati di cui al primo comma. Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori che svolgono attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di una denominazione di origine o un’indicazione geografica iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione originarie del loro territorio.
4. La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti:
a)
le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri;
b)
le norme relative all’autorità competente per la verifica del rispetto dei disciplinari in relazione alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo, e per la verifica della conformità alla definizione di cui all’articolo 112 e, se del caso, alle condizioni d’uso delle menzioni tradizionali;
c)
le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l’uso illegale di menzioni tradizionali protette;
d)
i controlli per verificare il rispetto del disciplinare che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, comprese le prove.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2.
(*3) Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui alimenti per animali, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).»;"
12)
all’articolo 120, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«h)
le abbreviazioni “DOP”o “IGP”, corrispondenti alle indicazioni “denominazione di origine protetta” o “indicazione geografica protetta”»;
13)
l’articolo 166 bis è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatti salvi gli articoli 167 e 167 bis del presente regolamento, su richiesta di un’organizzazione di produttori o di un gruppo di organizzazioni di produttori riconosciuti ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 1, o dell’articolo 161, paragrafo 1, del presente regolamento, di un’organizzazione interprofessionale riconosciuto ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 1, del presente regolamento, di un gruppo di produttori di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1143, di un gruppo di produttori riconosciuto di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1143, gli Stati membri possono stabilire, per un periodo di tempo limitato, norme vincolanti per la regolazione dell’offerta di prodotti agricoli di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione geografica protetta ai sensi dell’, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143 n. 1151/2012 o ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere a) e b), del presente regolamento. Se esiste un gruppo di produttori riconosciuto di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1143, il gruppo di produttori di cui all’ di detto regolamento non ha tale diritto.»;
b)
al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
possono essere rese vincolanti per un massimo di tre anni, tranne su richiesta di un gruppo di produttori riconosciuto di cui all’ del regolamento (UE) 2024/1143, nel qual caso tale periodo può essere al massimo di sei anni, ma possono essere rinnovate successivamente a detto periodo a seguito di una nuova richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo;»
14)
all’articolo 231 è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. L’articolo 113 bis non si applica alle domande di protezione di una menzione tradizionale presentate alla Commissione prima del 13 maggio 2024.».
Storico versioni
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