Art. 82
Prodotto di montagna
In vigore dal 11 apr 2024
Prodotto di montagna
1. È istituita l’indicazione «prodotto di montagna» come indicazione facoltativa di qualità. Essa è riservata come termine composto ed è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano, elencati nell’allegato I del TFUE, in merito ai quali:
a)
sia le materie prime che gli alimenti per animali per animali di allevamento provengono essenzialmente da zone montane;
b)
nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione ha luogo in zone montane.
2. Ai fini del presente articolo si intendono «per zone montane all’interno dell’Unione» quelle zone delimitate a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).
Nel caso dei prodotti di paesi terzi, le zone montane comprendono le zone ufficialmente designate come zone montane dal paese terzo interessato o rispondenti a criteri equivalenti a quelli di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.
3. In casi debitamente motivati, e per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento stabilendo deroghe alle condizioni di utilizzo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare le condizioni alle quali le materie prime o gli alimenti per animali possono provenire dal di fuori delle zone montane, le condizioni alle quali la trasformazione dei prodotti può aver luogo al di fuori delle zone montane in una zona geografica da definire e la definizione di tale zona geografica.
4. Per tenere conto dei vincoli naturali di cui risente la produzione agricola nelle zone di montagna, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per integrare il presente regolamento per quanto riguarda la definizione dei metodi di produzione e altri criteri pertinenti per l’applicazione dell’indicazione facoltativa di qualità di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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