Art. 74 · Verifica dell’uso delle specialità tradizionali garantite sul mercato e applicazione

Art. 74

Verifica dell’uso delle specialità tradizionali garantite sul mercato e applicazione

In vigore dal 11 apr 2024
Verifica dell’uso delle specialità tradizionali garantite sul mercato e applicazione 1.   Gli Stati membri designano una o più autorità competenti responsabili sia di verificare che di tutelare l’uso delle specialità tradizionali garantite dopo che il prodotto designato da una specialità tradizionale garantita sia stato immesso sul mercato, il che comprende operazioni quali deposito, transito, distribuzione o offerta in vendita, anche nel settore del commercio elettronico. Tali autorità possono coincidere con le autorità competenti di cui all’, paragrafo 6, lettera a). La verifica dell’uso delle specialità tradizionali garantite è effettuata sulla base di un’analisi dei rischi. 2.   Le autorità di cui al paragrafo 1 garantiscono il rispetto del disciplinare della specialità tradizionale garantita in questione. 3.   Gli Stati membri adottano le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso dei nomi di prodotti o servizi che sono prodotti, forniti o immessi sul mercato nel loro territorio, o destinati a essere esportati verso paesi terzi, e che violano la protezione delle specialità tradizionali garantite di cui all’. 4.   Ai fini di una tutela efficiente, l’autorità o le autorità designate in conformità del paragrafo 1 facilitano lo scambio di informazioni tra dipartimenti, agenzie e organismi pertinenti, quali la polizia, le agenzie anticontraffazione, le dogane, gli uffici per la proprietà intellettuale, le autorità per la sicurezza alimentare e gli ispettori competenti per l’attività di vendita al dettaglio.
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