Art. 72 · Controlli e applicazione

Art. 72

Controlli e applicazione

In vigore dal 11 apr 2024
Controlli e applicazione 1.   Per controlli delle specialità tradizionali garantite si intendono: a) la verifica che un prodotto designato da una specialità tradizionale garantita sia stato prodotto in conformità del disciplinare corrispondente; e b) la verifica dell’uso delle specialità tradizionali garantite sul mercato. 2.   Ai fini del presente capo, la tutela comprende qualsiasi azione volta a garantire la conformità agli del presente regolamento. 3.   Le autorità competenti, gli organismi delegati e le persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali soddisfano i rispettivi requisiti di cui di cui al regolamento (UE) 2017/625. 4.   Ciascun operatore che intenda partecipare ad attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di un prodotto designato da una specialità tradizionale garantita ne dà notifica alle autorità competenti, agli organismi delegati o alle persone fisiche di cui al paragrafo 6, lettere a) e b). Gli Stati membri redigono e tengono aggiornato un elenco degli operatori che svolgono attività soggette a uno o più obblighi previsti dal disciplinare di un prodotto designato da un’indicazione geografica iscritta nel registro delle indicazioni geografiche dell’Unione originarie del loro territorio che sono iscritte nel registro delle specialità tradizionali garantite dell’Unione. 5.   I produttori sono responsabili dei controlli propri che garantiscono la conformità al disciplinare dei prodotti designati dalle specialità tradizionali garantite prima che il prodotto sia immesso sul mercato. 6.   Oltre ai controlli propri di cui al paragrafo 5, prima di immettere sul mercato un prodotto designato da una specialità tradizionale garantita e originario dell’Unione, una verifica del rispetto del disciplinare è effettuata da: a) una o più autorità competenti ai sensi dell’, punto 3, del regolamento (UE) 2017/625; oppure b) uno o più organismi delegati o persone fisiche cui siano stati delegati determinati compiti relativi ai controlli ufficiali ai sensi del titolo II, capo III, del regolamento (UE) 2017/625. 7.   Per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite che designano prodotti originari di un paese terzo, la verifica del rispetto del disciplinare è effettuata, anteriormente all’immissione del prodotto sul mercato, da: a) una o più autorità competenti designate dal paese terzo; oppure b) uno o più organismi di certificazione dei prodotti. I costi della verifica del rispetto del disciplinare possono essere a carico degli operatori soggetti a tali controlli. Gli Stati membri possono imporre una tassa a copertura delle spese di verifica del rispetto del disciplinare. 8.   Gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e delle persone fisiche di cui al paragrafo 6, per ciascun prodotto designato da una specialità tradizionale garantita e aggiornano tali informazioni. 9.   La Commissione pubblica i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti di cui al paragrafo 7 e aggiorna regolarmente tali informazioni. 10.   La Commissione può creare un portale digitale in cui pubblicare i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e di certificazione dei prodotti e delle persone fisiche di cui ai paragrafi 6e 7. 11.   La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le comunicazioni alla Commissione che incombono ai paesi terzi, anche per quanto riguarda i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti e degli organismi di certificazione dei prodotti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. 12.   La Commissione può, mediante atti di esecuzione e senza applicare la procedura di cui all’, paragrafo 2, stabilire i mezzi attraverso i quali devono essere pubblicati il nome e l’indirizzo delle autorità competenti e degli organismi delegati di cui al presente articolo.
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