Art. 71
Adesione al regime delle specialità tradizionali garantite
In vigore dal 11 apr 2024
Adesione al regime delle specialità tradizionali garantite
1. Un nome registrato come specialità tradizionale garantita può essere utilizzato da qualsiasi operatore commercializzi un prodotto conforme al disciplinare corrispondente.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori beneficino di una verifica del rispetto del disciplinare a norma dell’.
Storico versioni
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