Art. 69 · Eccezioni per taluni usi

Art. 69

Eccezioni per taluni usi

In vigore dal 11 apr 2024
Eccezioni per taluni usi Le disposizioni del presente capo non pregiudicano: a) l’uso dei termini che sono generici nell’Unione, anche se il termine generico fa parte di un nome protetto come specialità tradizionale garantita; b) l’immissione in commercio di prodotti la cui etichettatura contiene o comprende la denominazione di una varietà vegetale o di una razza animale usata in buona fede; c) l’applicazione di norme dell’Unione oppure degli Stati membri che disciplinano la proprietà intellettuale, in particolare quelle relative alle denominazioni di origine e alle indicazioni geografiche e ai marchi commerciali, e diritti concessi in base a tali norme.
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